Bancarotta post-fallimentare: dolo generico e scienza del fallimento (Cass. pen. Sez. V n. 31593 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, sino a che il fallito non abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, il dolo generico che costituisce l’elemento soggettivo della fattispecie deve essere verificato alla stregua dei criteri posti per il medesimo elemento della bancarotta pre-fallimentare, avuto riguardo alla totale equivalenza tra le due forme di bancarotta, sia sul piano dell’oggettività giuridica che del trattamento punitivo. La dichiarazione di fallimento resta elemento esterno al nucleo di offensività tipico, condizionandone la punibilità, e non è riconducibile, nella bancarotta post-fallimentare, alla categoria delle condizioni obiettive di punibilità come positivamente regolate dall’art. 44 cod. pen. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, ma il giudice non può ignorare l’affermazione dell’imputato di averli impiegati per finalità aziendali in assenza di chiara smentita probatoria, quando le informazioni fornite siano specifiche.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, respingendo l’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva dichiarato il ricorrente responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa quale liquidatore di una società dichiarata fallita, riconoscendo le attenuanti generiche e applicando la pena e le pene accessorie.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo l’assenza di prova del dolo di distrazione e valorizzando dichiarazioni testimoniali che avvaloravano l’impiego delle somme per esigenze operative dell’attività di trasporto internazionale. Con il secondo ha lamentato la mancanza di prova della consapevolezza della intervenuta dichiarazione di fallimento, qualificata come elemento costitutivo del reato e non come condizione obiettiva di punibilità. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile. Ha ricordato che spetta all’amministratore dare conto delle sorti delle risorse presenti nel patrimonio aziendale e non rinvenute al fallimento: poiché la contabilità non offriva informazioni sulla destinazione delle somme prelevate, era onere dell’amministratore indicare per altra via le sorti dei cespiti.
Richiamando la Sez. V n. 17228 del 17.01.2020, la Corte ha ribadito che la prova della distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, ma il giudice non può ignorare l’affermazione dell’imputato di averli impiegati per finalità aziendali, in assenza di chiara smentita, quando le informazioni fornite siano specifiche. Ha escluso ogni inversione dell’onere della prova: una volta dimostrata dall’accusa la mancata consegna della risorsa al curatore, spetta all’amministratore allegare concretamente e in termini verificabili gli impieghi e la ragione di interesse societario.
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo dimostrata la sparizione degli asset finanziari e valutando in modo non illogico che l’imputato non avesse assolto al proprio onere, anche perché le scritture contabili erano silenti. Il motivo è risultato aspecifico. Quanto al profilo soggettivo, la Corte ha osservato che è richiesto solo il dolo generico, intrinseco alle operazioni di prelievo e alla correlata disposizione delle somme.
Il secondo motivo è stato dichiarato infondato e ai limiti dell’inammissibilità. La Corte ha confermato la classificazione della dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità propria o estrinseca, richiamando la Sez. Un. n. 22474 del 31.03.2016 e la Sez. V n. 11095 del 13.02.2014, secondo cui non è necessario il nesso causale tra distrazione e dissesto. Ha poi rilevato che la bancarotta contestata ha natura post-fallimentare, come emerge dall’imputazione e dal rapporto cronologico tra dichiarazione di fallimento e prelievi, circostanza di cui il ricorso non mostrava di avvedersi.
La Corte ha affermato che la bancarotta post-fallimentare inverte il rapporto cronologico tra condotte e dichiarazione di fallimento, sicché non si apprezzano ragioni sistematiche per riconoscere alla dichiarazione un profilo funzionale diverso da quello che ha nella bancarotta pre-fallimentare. Ha richiamato la Sez. V n. 44884 del 18.10.2007, che esclude la necessità della prova della conoscenza dell’intervenuta dichiarazione per la bancarotta post-fallimentare. Nel caso concreto, è risultato irrilevante che il ricorrente fosse o meno consapevole del fallimento, non facendogli difetto la consapevolezza di compiere atti potenzialmente pregiudizievoli per la massa. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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