Divieto colloqui con madre non fondato sulla qualità di vittima (Cass. pen. Sez. 1 n. 16516 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili per cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost., per violazione di legge. Il sindacato di legittimità sul rigetto di tali istanze non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente o apparente. La qualità di persona offesa del congiunto non costituisce, di per sé, un ostacolo all’esercizio del diritto ai colloqui, in assenza di una valutazione sullo spessore criminale del detenuto e sull’eventuale pericolo per la sicurezza dell’istante. Il diniego deve essere sorretto da una motivazione che escluda ogni pericolo o pregiudizio, anche mediante l’adozione di idonee modalità e cautele.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di una detenuta, sottoposta alla custodia cautelare in carcere, volta a ottenere l’autorizzazione a effettuare colloqui telefonici e in presenza con la propria madre. Il provvedimento si fondava esclusivamente sulla circostanza che la madre rivestisse la qualità di persona offesa nel procedimento penale a carico della figlia.

Avverso tale ordinanza la detenuta proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 18 e 18-ter della legge n. 354/1975 e degli artt. 8 Cedu e 27 Cost., lamentando l’illegittima compressione del diritto fondamentale ai rapporti familiari.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente affermato la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio, qualificandoli come suscettibili di incidere sul grado di afflittività della misura cautelare. Ha pertanto escluso che il sindacato di legittimità possa estendersi al merito della valutazione, salvo che la motivazione risulti del tutto assente o apparente.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fondato il diniego unicamente sulla qualità di persona offesa della madre, senza operare alcuna valutazione in ordine allo spessore criminale della detenuta o all’esistenza di un concreto pericolo per la sicurezza della richiedente. La Corte ha osservato che detta condizione non è di per sé ostativa all’esercizio del diritto ai colloqui.

La decisione ha richiamato il principio del favor per la vita familiare e le relazioni affettive tra congiunti, sancito dall’art. 18, comma 1, Ord. pen., e il suo rilievo costituzionale e sovranazionale, come precisato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2024 e dalla giurisprudenza della Corte Edu. Quest’ultima ha costantemente ribadito che le restrizioni generalizzate ai diritti di visita e di comunicazione dei detenuti, idonee a impedire di fatto il contatto con la famiglia, costituiscono ingerenze sproporzionate.

La Corte ha quindi ravvisato il vizio di motivazione apparente, atteso che il giudice avrebbe dovuto valutare l’attuale rapporto tra la madre e la detenuta e le eventuali modalità e cautele da adottare per escludere ogni pericolo o pregiudizio. In accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio all’Ufficio G.i.p. del Tribunale di Pescara per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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