Rinnovato bilanciamento tra cautela e salute nel riesame (Cass. pen. Sez. 1 n. 5419 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di bilanciamento tra esigenze di difesa sociale e di umanità della restrizione carceraria, effettuato in sede di aggravamento della misura, non esime il Tribunale dell’appello cautelare dal dovere di rinnovare tale giudizio quando sia investito della richiesta di sostituzione della misura. La valutazione della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, pur se positiva, deve essere accompagnata da una motivazione che dia conto, alla luce di tutti gli elementi sopravvenuti, della prevalenza delle esigenze di difesa sociale su quelle di salute, considerando la durata della restrizione, l’età del detenuto e la sua pericolosità, in un contesto di trattamento rispettoso del senso di umanità. Dall’art. 299 cod. proc. pen. discende, quale principio coessenziale, la necessità di una valutazione attualizzata delle condizioni di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., ancor più quando viene in rilievo la salute dei soggetti in stato di detenzione carceraria.

Il Fatto

Il Tribunale di Palmi aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per un soggetto di 81 anni, affetto da grave patologia vascolare. La misura inframuraria era stata disposta in seguito all’aggravamento, per violazione delle prescrizioni, di una precedente detenzione domiciliare, applicata proprio per l’incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere. L’ordinanza di rigetto era stata confermata dal Tribunale di Reggio Calabria in sede di appello cautelare. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di esclusione dell’incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria, nonché l’omessa considerazione dell’età avanzata e della totale invalidità del ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze relative alla valutazione delle condizioni di salute. L’ordinanza impugnata, fondandosi sulle conclusioni del perito d’ufficio che aveva esaminato la documentazione medica e con cui la difesa aveva potuto interloquire in udienza, ha correttamente escluso vizi motivazionali. Il giudice di merito ha adeguatamente considerato che la struttura detentiva assicura un’assistenza continuativa e che l’unica cura possibile per la patologia è l’intervento chirurgico, la cui tempestività è garantita dal pronto ricovero in caso di evento acuto. In tal senso, la Corte richiama il principio per cui la compatibilità va valutata sia in astratto, con riferimento ai parametri di legge, sia in concreto, con riguardo alla effettiva somministrabilità delle terapie nel circuito penitenziario.

È, invece, fondata la censura relativa alla mancata rinnovazione del giudizio di bilanciamento. La Corte osserva che il Tribunale, pur avendo ritenuto compatibili le condizioni di salute con la restrizione inframuraria, non ha operato alcun bilanciamento tra l’esigenza di umanità della restrizione e il giudizio di pericolosità, né ha spiegato perché quest’ultimo sia preponderante, soprattutto in considerazione dell’età avanzata del ricorrente. A nulla rileva il bilanciamento già effettuato in sede di aggravamento della misura, poiché dall’art. 299 cod. proc. pen. discende l’obbligo di una valutazione attualizzata delle condizioni che giustificano la restrizione, ancor più quando è in gioco la salute del detenuto.

La Corte afferma quindi il principio per cui il giudizio di bilanciamento svolto in sede di aggravamento non esime il giudice dell’appello cautelare dal rinnovarlo, dando conto, alla luce degli elementi sopravvenuti, della prevalenza delle esigenze di difesa sociale su quelle di salute, in un contesto di trattamento rispettoso del senso di umanità, considerando la durata della restrizione, l’età e la pericolosità del detenuto. La mancata rinnovazione di tale giudizio integra un vizio della motivazione, che determina l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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