La condotta evocante la forza intimidatrice del clan (Cass. pen. Sez. 2 n. 17941 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’aggravante del cd. metodo mafioso è sufficiente una condotta che evochi la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, ponendo la vittima in una condizione di soggezione più intensa di quella derivante dall’agire di un delinquente comune. L’aggravante può essere integrata anche quando la vittima apprenda solo successivamente l’identità e la caratura criminale del soggetto che è stato strumentalmente coinvolto nell’azione illecita, se tale rivelazione è finalizzata ad amplificare l’effetto intimidatorio. Per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, superabile solo a fronte di elementi concreti, desumibili dalle modalità del fatto o dalla risalenza dei precedenti, che il giudice deve specificamente apprezzare.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari di Bari aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla sua appartenenza a un sodalizio criminoso. Su appello del Pubblico Ministero, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, applicava la più grave misura della custodia cautelare in carcere. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di sussistenza delle aggravanti, di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati prioritariamente i motivi relativi alle aggravanti per le ricadute sul giudizio cautelare, richiama il principio per cui il metodo mafioso non richiede una minaccia espressa, ma è integrato da una condotta che, anche solo simbolicamente, evochi la forza intimidatrice del sodalizio. Nel caso di specie, la Corte ritiene dirimente che la vittima fosse stata condotta al cospetto dell’indagato, già condannato per associazione mafiosa in quanto organico a un clan mai smantellato e operante nel territorio, proprio per vincerne la resistenza. La successiva rivelazione della sua identità da parte del coindagato, accompagnata dalla richiesta di firmare l’accordo risarcitorio, è valutata come elemento che ha amplificato l’intimidazione, come confermato dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle stesse ammissioni del coindagato.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., la Corte osserva che il tentativo di estorsione è stato realizzato con il contributo di un soggetto organico a un sodalizio mafioso, la cui esistenza è stata accertata con sentenze irrevocabili e che risulta ancora operativo. Le censure difensive, che si limitano a negare l’attualità del collegamento, sono ritenute apodittiche e non idonee a confutare l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata.
Sul versante cautelare, la Corte rammenta che per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. vige la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo dando conto dell’apprezzamento di elementi significativi, quali le modalità del fatto o la risalenza degli illeciti. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente valorizzato la gravità del fatto, la caratura criminale dell’indagato e l’assenza di elementi di dissociazione, avendo egli anzi strumentalizzato la propria appartenenza al clan per vincere la resistenza della vittima. I dati difensivi, relativi alla revoca della sorveglianza speciale e alla cessazione della pericolosità sociale, sono stati ritenuti irrilevanti in quanto superati dalla successiva condotta illecita, che dimostrava la persistente scelta criminale.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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