Ponteggio privo dell’accorgimento di sicurezza: nesso causale e fatalità dell’evento (Cass. pen. Sez. IV n. 2767 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento non è escluso dal fatto che l’evento scatenante sia dipeso dal caso o da evenienza rara, quando l’accorgimento omesso era proprio quello destinato a scongiurare quella evenienza. Non è contraddittoria la motivazione che valorizza la fatalità dell’evento per mitigare la pena e, al tempo stesso, afferma la responsabilità per non avere predisposto un ponteggio conforme ai requisiti di sicurezza. Quanto al giudizio di bilanciamento, le aggravanti restano parametro necessario della comparazione e le statuizioni sul punto, implicando valutazione discrezionale di merito, sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di illogicità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per omicidio colposo ai danni di un lavoratore, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. All’imputato, quale rappresentante legale di una società esercente attività edilizia e datore di lavoro della vittima, si contestava di non essersi assicurato che il ponteggio a sbalzo rispondesse a idonei calcoli di stabilità, di non avere verificato l’aggancio delle tavole del piano di calpestio alla muratura e di non avere redatto il piano di montaggio, uso e smontaggio per i lavori in quota.
Dal cedimento del giunto della pedana l’operaio precipitava al suolo, riportando lesioni mortali. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione per intrinseca contraddittorietà, violazione di legge in ordine al nesso causale e censura sul diniego della riduzione massima per le generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. In via preliminare, la Corte richiama il principio secondo cui i motivi non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e disatteso, dovendosi in tal caso considerare non specifici ma solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019; Sez. 4 n. 19364 del 14.03.2024).
Nel merito, l’impalcatura difensiva si regge sull’assunto che, essendo l’allentamento del bullone conseguenza di una fatalità, l’evento non sarebbe causalmente collegato alle violazioni contestate. La Corte rileva che gli addebiti colposi non ineriscono all’allentamento del bullone, bensì alla precarietà dell’impalcatura, sulla quale non era stato predisposto l’accorgimento che avrebbe dovuto ovviare proprio all’evenienza, rara ma verificabile, della mancata tenuta del bullone.
Quanto alla dedotta contraddittorietà, la Corte osserva che è del tutto logico avere valorizzato la fatalità dell’allentamento per mitigare la pena e adeguarla al disvalore del fatto: all’imputato era contestato di non avere predisposto un ponteggio dotato dei requisiti di sicurezza, il che non esclude che l’evento generatore del rischio, che l’osservanza delle regole cautelari era intesa a scongiurare, potesse dipendere anche dal caso.
Sul giudizio di bilanciamento, le aggravanti continuano a costituire parametro necessario della comparazione, quali elementi di qualificazione della gravità della condotta, cosicché deve escludersi il denunciato vizio (Sez. 2 n. 37061 del 22.10.2020). Le statuizioni sul punto, implicando valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e se sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U n. 10713 del 25.02.2010; Sez. 2 n. 31543 del 08.06.2017). La censura è sul punto anche generica.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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