Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 13237 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, e tale critica si realizza attraverso motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina per ciò solo all’inammissibilità, venendo meno la funzione per la quale è previsto. Non è sufficiente, a tal fine, lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 aprile 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputata alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con tre motivi violazione di legge e vizio di motivazione: motivazione resa unicamente per relationem, mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per non deducibilità dei motivi in sede di legittimità. Le doglianze, anziché confrontarsi con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, con cui erano state diffusamente rappresentate le ragioni di mancato accoglimento, hanno di fatto reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio avverso la sentenza di primo grado e già vagliate nel merito.
Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la Corte ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina per ciò solo all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
La Corte ha inoltre precisato che è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato ma limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione (così Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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