Errore di fatto (Cass. pen. Sez. 3 n. 9456 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è proponibile dal condannato anche avverso la sentenza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile il ricorso contro la decisione con cui la Corte d’appello abbia, a sua volta, dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, poiché la nozione di “condannato” ricomprende anche chi ha la facoltà di chiedere la revisione della condanna. Tale rimedio, tuttavia, non è impiegabile per censurare errori di giudizio: qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio. Ne consegue che non è affetto da errore di fatto il provvedimento che escluda la natura di prova nuova, ai fini della revisione ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di testimonianze funzionali a una rinnovata valutazione dell’attendibilità delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con sentenza del 10 aprile 2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello dell’Aquila aveva rigettato l’istanza di revisione presentata da un uomo condannato per atti sessuali con minorenne. L’istanza si fondava su nuove prove, acquisite tramite indagini difensive, consistenti nelle dichiarazioni della coordinatrice del plesso scolastico e di tre collaboratori scolastici (personale ATA), che avrebbero escluso la possibilità che l’uomo si fosse appartato con la vittima.
Avverso la sentenza di inammissibilità della Corte di cassazione, il condannato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte aveva erroneamente sovrapposto il contenuto delle dichiarazioni degli insegnanti già sentiti con quello dei “bidelli”, i quali, a differenza dei primi, erano posti a presidio perenne dei bagni e potevano fornire una prova più precisa dell’impossibilità per l’uomo di recarsi nei locali con la vittima.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente chiarito che il ricorso per errore di fatto è ammissibile avverso la sentenza con cui la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro la decisione della Corte d’appello che abbia rigettato la richiesta di revisione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 13199 del 2017.
Ha, tuttavia, ricordato l’insegnamento costante delle Sezioni Unite (nn. 18651/2015, 37505/2011, 16103/2002) per cui il rimedio straordinario non può essere utilizzato per censurare errori di giudizio: qualora la decisione abbia contenuto valutativo e l’errore non sia riconducibile a una fuorviata rappresentazione percettiva, non è configurabile un errore di fatto.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse viziata da errore di fatto. La decisione, infatti, si fondava su un giudizio valutativo riguardante il contenuto della prova richiesta, ritenuta idonea solo a riesaminare l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, e l’inammissibilità di una revisione basata su elementi non diretti a fornire una prova liberatoria, ma solo a rivalutare l’affidabilità delle prove poste a fondamento della condanna.
La Corte ha infine rilevato che nessun errore emergeva nemmeno nell’identificazione dei testi di cui si chiedeva l’esame, puntualmente indicati dalla sentenza impugnata.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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