Bancarotta semplice: colpa grave dell’amministratore subentrante e onere di custodia delle scritture (Cass. pen. Sez. V n. 30671 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta semplice documentale, l’omessa tenuta delle scritture contabili integra il reato anche se protratta per un arco temporale inferiore al triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, trattandosi di reato di pericolo presunto e di pura condotta, punibile anche a titolo di colpa. Sul nuovo amministratore di società grava l’autonomo obbligo di verificare l’esatto adempimento del predecessore e di ricostruire la documentazione contabile mancante o irregolare. Non lo esime l’affidamento a un professionista esterno, gravando su di lui un duplice onere di oculata scelta e di controllo dell’operato del collaboratore. La messa alla prova non può essere richiesta tardivamente per effetto della riqualificazione giuridica operata dal giudice, poiché l’inesatta contestazione non preclude l’accesso al rito e l’imputato aveva l’onere di sollecitare la riqualificazione e contestualmente il beneficio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di bancarotta semplice, così riqualificata l’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di amministratore di una società dichiarata fallita.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la mancanza della colpa grave nella condotta omissiva, essendo egli subentrato nella fase terminale dell’ente e affidatosi a un commercialista; l’illegittimo diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; l’illogicità della determinazione del trattamento sanzionatorio nel massimo edittale; il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, erroneamente considerata tardiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 217, comma secondo, legge fall. e ribadisce che l’omessa tenuta delle scritture contabili integra il reato anche se la condotta è tenuta per un periodo inferiore al triennio antecedente al fallimento, poiché la ratio della norma risiede nella tutela della correttezza della tenuta contabile, eludibile in ogni momento e anche per un breve lasso di tempo. Il reato di bancarotta semplice è reato di pericolo presunto e di pura condotta, che si realizza anche in assenza di danno concreto per i creditori; l’obbligo non viene meno se l’attività è cessata di fatto, ma solo con la cancellazione dal registro delle imprese.
Sul piano soggettivo, il Collegio conferma la punibilità a titolo di colpa, desumibile dalla struttura della fattispecie per previsione implicita, non richiedendo la norma la deliberata volontà di violare la legge. L’imprenditore può avvalersi di un tecnico, ma resta personalmente responsabile della regolare tenuta delle scritture: la responsabilità non è esclusa dall’affidamento a soggetti estranei, gravando su di lui un duplice onere di oculata scelta e di controllo dell’operato, salva la prova contraria. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ravvisato una condotta omissiva gravemente colposa, per la mancata consegna delle scritture al curatore e la violazione del dovere di acquisire e custodire la documentazione dal precedente amministratore.
Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ricorda che l’oggetto della valutazione è il fatto storico nella sua interezza, non solo l’entità del danno o del pericolo, e richiama le Sezioni Unite n. 13681 del 2016 e n. 18891 del 2022. La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato la rilevanza pubblicistica del bene giuridico e il grado di gravità della colpa.
Sul trattamento sanzionatorio, l’irrogazione di una pena pari o superiore al medio edittale esige specifica motivazione sugli indici dell’art. 133 cod. pen.; la Corte d’appello ha dato puntuale conto della gravità della colpa e della rilevanza degli obblighi violati.
Infine, sul quarto motivo, il Collegio ribadisce che la diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima la richiesta tardiva di messa alla prova: l’inesatta contestazione non preclude l’accesso al rito e l’imputato aveva l’onere di sollecitare la riqualificazione e contestualmente richiedere il beneficio, non concedibile d’ufficio. Il principio è coerente con quello affermato dalle Sezioni Unite n. 32351 del 2014 in tema di oblazione e con la Corte costituzionale n. 131 del 2019. Nel caso di specie i fatti non sono stati accertati in modo difforme dall’imputazione, ma il giudice ha solo dissentito dalla qualificazione giuridica.
Nota della Redazione
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