Inammissibile il ricorso depositato via PEC fuori dai casi di malfunzionamento telematico (Cass. pen. Sez. VI n. 30672 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 1° aprile 2026, le impugnazioni previste dall’art. 311 cod. proc. pen. devono essere proposte con modalità esclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311, comma 3, 582, comma 1, e 111-bis cod. proc. pen.. Il deposito con modalità non telematiche, ivi compresa la trasmissione a mezzo PEC, è consentito solo quando sia intervenuto un malfunzionamento dei sistemi telematici certificato o accertato nelle forme previste dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 175-bis cod. proc. pen.. Grava sul ricorrente l’onere di documentare le ragioni dell’uso di forme di deposito diverse da quelle prescritte, trattandosi di un fatto processuale posto a fondamento dell’esercizio del diritto di impugnazione in deroga al modello legale. La mancata osservanza delle modalità telematiche, fuori dai casi dell’art. 175-bis cod. proc. pen., determina l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione comminata dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, proponeva appello cautelare avverso il provvedimento applicativo, incentrato sul pericolo di recidivanza specifica. La Corte di appello di Cagliari respingeva la richiesta di sostituzione della misura; il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 15/04/2026, rigettava l’appello cautelare.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale reso “assoluta” una presunzione legale di natura relativa; mancata individualizzazione del trattamento cautelare; omessa considerazione, in chiave di affievolimento delle esigenze cautelari, del tempo trascorso dall’applicazione della misura. Il ricorso era presentato in data 1 giugno 2026, alle ore 12.40, a mezzo PEC, con invio all’indirizzo del Tribunale di Cagliari, senza indicare alcun malfunzionamento del portale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché presentato con modalità non consentite dalla legge, e affronta la questione in via assorbente rispetto ai motivi di merito cautelare. Il percorso muove dall’art. 311, comma 3, cod. proc. pen., che impone il deposito dell’impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione osservando le forme dell’art. 582 cod. proc. pen..
Il riferimento centrale è l’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 33 d. lgs. n. 150/2022, che richiama l’art. 111-bis cod. proc. pen.: il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. La Corte ricostruisce la disciplina transitoria dell’art. 87 d. lgs. n. 150/2022 e dell’art. 87-bis, che, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle regole sul telematico, consentivano il deposito con modalità non telematiche o la trasmissione a mezzo PEC.
Il passaggio decisivo è l’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023, che fissa al 1° gennaio 2025 l’avvio del deposito esclusivamente telematico in diversi uffici, tra cui il Tribunale ordinario, e il successivo comma 3-ter, che ha prorogato al 31 marzo 2026 la facoltà di deposito non telematico per i procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di rito. Poiché le impugnazioni ex art. 311 cod. proc. pen. rientrano in tale ambito, dal 1° aprile 2026 esse debbono essere proposte con modalità esclusivamente telematiche.
La Corte esamina poi le eccezioni contemplate dall’art. 175-bis cod. proc. pen. in tema di malfunzionamento dei sistemi telematici. Perché sia autorizzato il deposito non telematico, deve essersi verificata un’ipotesi di malfunzionamento certificata dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati, attestata sul portale dei servizi telematici e comunicata dal dirigente dell’ufficio giudiziario, oppure accertata e attestata dal dirigente medesimo ai sensi del comma 4. Sul punto la Corte afferma un principio di onere probatorio: grava sul ricorrente documentare le ragioni dell’uso di forme di deposito diverse da quelle prescritte, trattandosi di un fatto processuale agevolmente dimostrabile mediante le attestazioni presenti sul portale o i provvedimenti del dirigente. La conferma sistematica è individuata nell’art. 175-bis, comma 5, cod. proc. pen., che pone a carico dell’interessato l’onere di dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore.
Nel caso concreto non risulta dagli atti alcun malfunzionamento attestato nelle forme indicate, né il ricorrente ha documentato la circostanza. Da qui l’inammissibilità del ricorso, sanzionata dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con richiamo al precedente Sez. 6, n. 23044 del 09/06/2026. La Corte esclude, in via di principio, che tale esito leda il diritto di difesa o il diritto di accesso alla giustizia ex art. 6 CEDU, richiamando Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025 e altri precedenti conformi. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 111-bis c.p.p. – Deposito telematico
- Art. 175-bis c.p.p. – Malfunzionamento dei sistemi informatici
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 311 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 582 c.p.p. – Presentazione dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione