Ricorso cautelare inammissibile senza confronto critico con la motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 31563/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone le doglianze già esaminate dal giudice cautelare senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata. La specificità del motivo richiede una correlazione effettiva tra le censure dedotte e la motivazione contestata. Non basta manifestare un dissenso generico o replicare le ragioni già disattese. In tema di esigenze cautelari, il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione degli elementi quando l’ordinanza espone ragioni congrue e non manifestamente illogiche sulla concretezza del pericolo di reiterazione e sull’adeguatezza della custodia in carcere.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sostituire la custodia cautelare in carcere applicata per il delitto previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. La decisione valorizzava il ruolo organizzativo attribuito all’imputato, i reati-fine contestati, i precedenti specifici e la persistente operatività del contesto associativo. Riteneva quindi ancora attuale il pericolo di reiterazione e inadeguata una misura meno afflittiva.
Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza. La difesa ricorreva per cassazione, denunciando una motivazione carente e contraddittoria sulle esigenze cautelari. Richiamava la breve durata della partecipazione contestata, lo smantellamento dell’associazione, il tempo trascorso dai fatti e la spontanea costituzione in un istituto diverso da quello dei correi. Contestava inoltre il ricorso alla presunzione stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per aspecificità. Il motivo si limita infatti a riprodurre le deduzioni già sottoposte al Tribunale, senza indicare quali passaggi dell’ordinanza sarebbero manifestamente illogici o privi di motivazione. La censura esprime un dissenso rispetto alla valutazione cautelare, ma non sviluppa un confronto critico con le ragioni concretamente esposte dal giudice del riesame.
La Corte richiama il principio secondo cui sono inammissibili i motivi generici, indeterminati o carenti della necessaria correlazione con la decisione impugnata. La mera reiterazione delle questioni già esaminate non soddisfa l’onere di specificità. Il ricorrente deve invece misurarsi con la risposta fornita dal giudice precedente e individuare un effettivo vizio riconducibile all’art. 606 cod. proc. pen.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva motivato la permanenza delle esigenze cautelari richiamando i precedenti penali specifici, anteriori ai fatti contestati, e l’assenza di un’attività lavorativa lecita documentata. Tali elementi sostenevano il giudizio sulla persistente possibilità di commettere ulteriori delitti in materia di stupefacenti. La motivazione non si fondava, quindi, soltanto sulla presunzione prevista per il reato associativo contestato.
Neppure la spontanea costituzione in un carcere diverso da quello dei correi dimostrava l’effettiva recisione dei rapporti con il sodalizio. Secondo l’ordinanza impugnata, quella condotta non consentiva neanche di escludere il rischio di ulteriori reati, commessi autonomamente o con altri soggetti. La Cassazione reputa tale valutazione congrua e non manifestamente illogica. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali, il pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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