Bancarotta semplice per ritardo nel fallimento e colpa grave dell’amministratore (Cass. pen. Sez. V n. 627 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta semplice da mancata tempestiva richiesta del proprio fallimento, di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, legge fall., l’evento del reato è costituito dall’aggravamento del dissesto, che non si identifica con un generico disordine della gestione ma con uno squilibrio economico-patrimoniale progressivo e ingravescente, suscettibile di incrementare il danno per la massa dei creditori. Il coefficiente soggettivo della colpa grave non è insito nel dato oggettivo del ritardo e non può essere presunto, dovendo essere accertato aliunde, perché il ritardo può dipendere da una vasta gamma di dinamiche gestionali. Sussiste invece la colpa grave quando l’amministratore abbia confidato nella recuperabilità di crediti che gli arbitri avevano già riconosciuto come irrecuperabili, sovrastimando l’attivo patrimoniale ed esponendo un saldo attivo contabile non veritiero.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 31/01/2024, confermava la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Enna nei confronti dell’amministratore di una società per i reati di aggravamento del dissesto ex artt. 224 e 217, comma 1, n. 4, legge fall. e di bancarotta documentale semplice ex artt. 224 e 217, comma 2, legge fall.. All’imprenditore si contestava di aver proseguito l’attività d’impresa omettendo di richiedere il fallimento, dichiarato solo nel maggio 2018, e di non aver tenuto correttamente libri e scritture contabili nei tre anni antecedenti.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando vizi di violazione di legge e di motivazione. In particolare deduceva che dagli atti di indagine non emergeva alcun aumento del deficit patrimoniale e che la valutazione di non recuperabilità dei crediti era stata compiuta ex post anziché ex ante.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova, le due decisioni possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, sicché è possibile colmare eventuali lacune della sentenza di appello sulla base della motivazione di primo grado (Sez. 4 n. 15227 del 14/02/2008).

Nel merito, la Corte ha ribadito che il reato di bancarotta semplice per ritardo nella richiesta di fallimento richiede il coefficiente soggettivo della colpa grave, non potendosi presumere dal solo dato oggettivo del ritardo. La giurisprudenza di legittimità aveva già escluso una presunzione in tal senso (Sez. 5 n. 18108 del 12/03/2018; Sez. 5 n. 38077 del 15/07/2015; Sez. 5 n. 43414 del 25/09/2013).

Quanto all’evento, la Corte ha richiamato il principio secondo cui per dissesto deve intendersi una situazione di squilibrio economico-patrimoniale progressivo e ingravescente, che può comportare l’incremento del danno per i creditori (Sez. 5 n. 32899 del 25/05/2011). Nel caso concreto l’imputato aveva proseguito l’attività per circa quattro anni, nonostante la redditività assente e le crescenti perdite, accumulando un debito di rilevante entità verso i dipendenti.

Sul piano soggettivo, la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato la colpa grave nella scelta di ritardare l’accesso alla procedura concorsuale basandosi solo sulla ritenuta recuperabilità di due crediti pluriennali, già ritenuti irrecuperabili da collegi arbitrali risalenti al 2014. Tale affidamento era risultato gravemente colposo, perché estraneo al rischio d’impresa, avendo l’amministratore sovrastimato l’attivo contabile.

Infine, il motivo sulla bancarotta documentale è stato dichiarato inammissibile: la difesa aveva riproposto censure già rigettate in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva accertato l’omessa consegna di alcune scritture contabili. Ne è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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