Opposizione a espulsione: deposito telematico presso ufficio errato è inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 22635 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione proposta avverso il decreto con cui il magistrato di sorveglianza dispone l’espulsione dello straniero quale sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, costituisce una forma di impugnazione ed è assoggettata alle regole del deposito telematico. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, i commi 4 e 7 dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, con la conseguenza che l’atto deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. Il deposito presso ufficio diverso integra una causa di inammissibilità, senza che residui spazio per valorizzare il raggiungimento dello scopo dell’atto, criterio non estensibile al deposito telematico.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza aveva emesso un decreto di espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nei confronti di un condannato. Questi aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza, trasmettendo l’atto a mezzo posta elettronica all’indirizzo dell’ufficio giudicante, e non a quello del magistrato che aveva adottato il provvedimento.

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con provvedimento del 15 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, richiamando l’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione dell’art. 87-bis cit. e sostenendo che l’opposizione, non essendo un’impugnazione, non poteva essere soggetta alle regole di spedizione previste per gli atti di gravame, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha rigettato il ricorso, muovendo dal dato normativo. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 prevede che il magistrato di sorveglianza decida con decreto motivato, comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al difensore, i quali possono proporre opposizione entro dieci giorni al Tribunale di sorveglianza. L’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 individua l’autorità presso cui l’atto di impugnazione deve essere depositato in via informatica e, al comma 6, estende le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 461 e 667, comma 4, cod. proc. pen. e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge n. 354/1975.

Il nodo interpretativo era se l’opposizione ex art. 16 cit. sia assimilabile alle impugnazioni e dunque soggetta ai commi 4 e 7 dell’art. 87-bis, oppure se il mancato richiamo a tale particolare opposizione evidenzi una volontaria esclusione. La Corte ha ritenuto che l’inosservanza delle modalità telematiche di presentazione comporti l’inammissibilità dell’atto, senza possibilità di interpretazioni adeguatrici volte a valorizzare la capacità del deposito non telematico di raggiungere lo scopo. Non vi è spazio per letture costituzionalmente orientate, poiché la giurisprudenza costituzionale, richiamata dalle sentenze n. 232 del 2013, n. 253 del 2020, n. 174 del 2019, n. 82 del 2017 e n. 36 del 2016, impone di cedere al sindacato di legittimità costituzionale quando il tenore della norma è univoco.

Militano per l’assimilazione ragioni sistematiche e letterali. L’opposizione ex art. 16 è costruita sul modello dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e introduce una fase di contraddittorio non svolta in sede di emanazione del provvedimento opposto. Un precedente della stessa Sezione (Sez. I n. 15115 del 26.02.2021), con i richiami a Sez. I n. 41753 del 16.09.2013, Sez. I n. 38699 del 28.09.2007 e altri risalenti, dà per scontato che l’opposizione sia una forma di impugnazione e che ad essa si applichino le norme processuali in materia di impugnazioni.

La Corte ha poi esaminato il precedente richiamato dal ricorrente e dal Procuratore generale in tema di opposizione a decreto penale di condanna (Sez. III n. 7380 del 13.02.2025), che esclude l’applicabilità della causa di inammissibilità in forza del principio di tassatività e del favor oppositionis. Lo ha però ritenuto non pacifico, contrapponendovi decisioni di segno opposto (Sez. IV n. 48804 del 14.11.2023; Sez. II n. 22305 del 14.03.2024 e n. 11795 del 21.02.2024), le quali escludono interpretazioni correttive incompatibili con l’esigenza di semplificazione e accelerazione che informa il processo penale telematico.

Da ultimo, la Sezione ha escluso la trasferibilità al deposito telematico dei criteri di sanatoria elaborati dalle Sezioni Unite n. 1626 del 24.09.2020 in tema di deposito presso luoghi fisici, richiamando Sez. Un. n. 6565 del 11.12.2025: il percorso digitale è rigidamente regolato e connotato da cause di inammissibilità tipizzate e inderogabili. Poiché l’opposizione ex art. 16 va assimilata a quella ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., essa avrebbe dovuto essere inviata nei termini al magistrato di sorveglianza, e non al Tribunale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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