Tentato omicidio in fase attuativa e desistenza volontaria condizionata (Cass. pen. Sez. V n. 626 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il tentativo punibile, ex art. 56 cod. pen., la condotta del commando che, recatosi nei pressi dell’abitazione dell’obiettivo designato, si trovi in una fase attuativa del progetto criminoso e sia pronto a eseguire il delitto programmato, senza poter dare seguito al proposito per cause indipendenti dalla propria volontà, quali il mancato avvistamento delle vittime. La desistenza volontaria richiede che l’interruzione dell’azione sia frutto di una scelta assunta in condizione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni condizionanti idonei a influire sulla volontà dell’agente. Non è sindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito che, con motivazione coerente e priva di incoerenze logiche, ricostruisca l’elemento soggettivo del tentato omicidio attraverso il contesto e lo scopo dell’azione. In tema di reato continuato, l’annullamento con rinvio di capi potenzialmente qualificabili come violazione più grave consente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio anche per i reati satellite, nel rispetto del divieto di reformatio in pejus.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, per tre episodi di tentato omicidio, connessi delitti in materia di armi e ricettazione. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma, lo aveva assolto da alcuni capi e aveva rideterminato la pena. Su ricorso del pubblico ministero, la Prima sezione della Corte di cassazione aveva annullato la sentenza limitatamente alle assoluzioni, rinviando ad altra sezione della stessa Corte territoriale.

Il giudice del rinvio, ribadita l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., aveva riconosciuto la responsabilità per i capi già oggetto di annullamento e determinato la pena in misura superiore. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi concernenti la responsabilità, la qualificazione del tentativo, la desistenza volontaria e il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. Quanto agli episodi di tentato omicidio, i giudici di legittimità rilevano che la sentenza impugnata, facendosi carico dei rilievi formulati in sede rescindente, ha evidenziato con ragionamento probatorio coerente gli elementi dai quali desumere che gli imputati non stessero effettuando un mero sopralluogo, ma fossero pronti a eseguire i delitti programmati qualora i bersagli fossero stati reperiti.

Il contesto è quello del conflitto tra gruppi contrapposti, ricostruito attraverso intercettazioni e spostamenti degli imputati. In particolare, la Corte valorizza la conversazione nella quale il correo si doleva del fallimento dei precedenti tentativi, con ciò dimostrando che il commando era operativo e che l’azione non era stata portata a termine per cause indipendenti dalla volontà, ovvero per il mancato avvistamento degli obiettivi. Tale passaggio motivazionale non risulta specificamente censurato dalla difesa.

Sull’elemento soggettivo del secondo episodio, la Corte osserva che la doglianza, pur apparentemente corretta se circoscritta alla sola parte della sentenza dedicata al capo, è manifestamente infondata se confrontata con la parte iniziale del provvedimento, che dà atto della deliberazione dei correi di uccidere le vittime designate quale ritorsione. Il dirigersi degli imputati, armati, nel quartiere in cui abitava l’obiettivo connota l’episodio in termini di scopo omicidiario.

Quanto alla desistenza volontaria, la Corte richiama il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui occorre una scelta assunta in condizione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni condizionanti (Sez. IV n. 12240 del 13.02.2018, Rv. 272535). La presenza di un sistema di videosorveglianza, idoneo a identificare l’autore a volto scoperto, esclude la volontarietà dell’interruzione dell’azione esecutiva.

In tema di trattamento sanzionatorio, i giudici rigettano le censure sulla dosimetria richiamando l’orientamento per cui, quando la pena sia contenuta in una fascia medio-bassa rispetto al regime edittale, non è necessaria una specifica motivazione (Sez. IV n. 41702 del 20.09.2004, Rv. 230278). Rilevano inoltre un errore materiale della sentenza impugnata, che richiama il capo relativo a un tentato omicidio anziché quello concernente la detenzione e il porto di armi. Ribadita la configurabilità del giudicato parziale (Sez. Un. n. 3423 del 29.10.2020, Rv. 280261), la Corte afferma che, in caso di annullamento con rinvio di capi potenzialmente qualificabili come violazione più grave, il giudizio rescissorio può comportare una rivisitazione della struttura del reato continuato, con rideterminazione degli aumenti per i reati satellite e divieto di reformatio in pejus.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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