Reverse charge oro usato: basta purezza e non consumo immediato (Cass. civ. Sez. V n. 22594 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA sulle cessioni di oro e di prodotti semilavorati, il regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 non richiede che il cessionario esegua direttamente l’attività di trasformazione del materiale aurifero ceduto. Costituiscono requisiti fondamentali e sufficienti, in luogo del diverso regime del margine riservato agli oggetti di occasione, la purezza dell’oro ceduto — pari o superiore a 325 millesimi — e la non immediata destinazione del bene al consumo, in quanto deputato a essere trasformato in un altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo economico. La disciplina interna è conformata a quella unionale e va interpretata secondo la finalità di prevenire il rischio di frodi fiscali, tanto maggiore quanto più elevato è il tenore d’oro del bene.
Il Fatto
Nel periodo compreso fra il 2008 e il 2012 un contribuente aveva ceduto oro alla società acquirente applicando il meccanismo del reverse charge. La Guardia di Finanza accertava che la cessione aveva a oggetto non “rottami d’oro”, ma in gran parte gioielli usati. Da qui la tesi erariale dell’esclusione dell’inversione contabile e dell’applicazione del diverso regime del margine.
Per l’annualità 2008 veniva emesso avviso di accertamento, notificato il 31 ottobre 2013. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso del contribuente; la C.T.R. del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima ricorreva per cassazione con due motivi, resistiti dal contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale investe i presupposti di applicazione del reverse charge. La prospettazione erariale assume come condizione essenziale che il cessionario svolga effettivamente attività di fusione e trasformazione industriale di semilavorati. La Corte disattende questa lettura e ricostruisce la fattispecie alla luce della disciplina unionale, che conforma quella interna.
Il punto nodale non è la qualificazione del bene come prodotto semilavorato. La nozione di semilavorato vale soltanto a escludere dal proprio ambito i prodotti finiti e quelli mai oggetto di lavorazione o trasformazione. Ciò che giustifica l’inversione contabile, in ragione del rischio di frode che il meccanismo vuole evitare, è il tenore d’oro del bene: il rischio è tanto maggiore quanto più elevato è il livello di purezza. Su questa linea il testo richiama la giurisprudenza unionale e l’art. 198, paragrafo 2, della Direttiva IVA.
L’art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 e l’art. 1, legge n. 7 del 2000 costituiscono attuazione conforme delle previsioni unionali. Il regime derogatorio va interpretato in senso stretto, senza però essere privato di effetto. Rilevano, quindi, la purezza del prodotto e la sua non immediata destinazione al consumo, quale bene deputato a essere trasformato in un altro oggetto.
La Corte richiama i propri precedenti — Cass. n. 11109 del 2022, Cass. n. 11927 del 2021, Cass. n. 26760 del 2022 — e ne trae la conclusione che limitare il regime ai soli casi di trasformazione operata direttamente dal cessionario ne vanificherebbe la finalità. Il giudice d’appello si è attenuto a questi principi, svolgendo le valutazioni necessarie ai fini dell’applicabilità dell’inversione contabile.
Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. La motivazione dei giudici d’appello non scende sotto la soglia del minimo costituzionale: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono più prospettabili censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione. Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale condizionato resta assorbito, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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