Incarico a pensionato e divieto dell’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012: inammissibile il parere su nomina già avvenuta (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 20 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è soggettivamente ammissibile anche quando il criterio orientativo richiesto sia destinato a produrre effetti nella sfera di un soggetto diverso dall’ente istante, purché sia giustificata dall’esercizio di attribuzioni proprie dell’ente legittimato. Oggettivamente, la funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità pubblica, intesa come sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici e i relativi equilibri di bilancio. La richiesta è, invece, inammissibile quando, pur concernendo astrattamente norme di contenimento della spesa, sia volta a ottenere il vaglio postumo di legittimità di un provvedimento già adottato e in corso di esecuzione, risolvendosi in un’indagine su atti gestionali specifici che immetterebbe la Corte nei processi decisionali dell’ente.
Il Fatto
Il Comune di Nuoro, ente socio fondatore del Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”, chiedeva alla Sezione regionale di controllo per la Sardegna un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. L’istanza, sottoscritta dal Sindaco, verteva sul corretto inquadramento della figura del Commissario pro tempore di un Consorzio di enti locali, attribuita a un ex dipendente in quiescenza, rispetto ai divieti di cui all’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012 e alle deroghe previste dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2024, n. 6/2014.
L’istante riferiva che, con delibera della Giunta regionale n. 34/46 del 18 settembre 2024, erano stati nominati commissari pro tempore alcuni ex dipendenti pubblici in quiescenza, per un periodo di sei mesi e, comunque, non oltre la costituzione della Fondazione per la pubblica lettura, ai sensi dell’art. 29, comma 5-ter, legge regionale n. 2/2016. Il quesito mirava a chiarire se l’incarico, con funzioni di indirizzo e controllo, rientrasse nelle ipotesi di divieto o nelle deroghe degli incarichi consentiti, tenuto conto delle attività svolte per assicurare la continuità delle funzioni del Consorzio fino alla costituzione della Fondazione, come previsto dall’art. 9, comma 3, legge regionale n. 17/2021.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato la ammissibilità soggettiva della richiesta, reputandola sussistente. La legittimazione dell’ente istante non viene meno quando il criterio orientativo richiesto è destinato a produrre effetti nella sfera di un soggetto diverso, quale il Consorzio, purché l’iniziativa sia giustificata dall’esercizio di attribuzioni proprie dell’ente, come l’attività di indirizzo nei confronti dell’ente partecipato. Resta esclusa solo l’ipotesi del mero “nuncius”, ovvero di chi propone una questione interpretativa senza alcun effetto sulle proprie attribuzioni.
Quanto all’ammissibilità oggettiva, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la nozione di contabilità pubblica, ai fini consultivi, ha un significato più ristretto di quello di cui all’art. 103 Cost. Essa si identifica con il complesso di norme e principi attinenti alla disciplina dei bilanci pubblici, agli equilibri di finanza pubblica, alla gestione delle spese e al contenimento della spesa del personale, come precisato dalle Sezioni Riunite, deliberazione n. 54/2010 e dalla Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2022. Il quesito, concernente l’interpretazione dell’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, è stato pertanto ritenuto astrattamente riconducibile alla materia della contabilità pubblica.
Tuttavia, la richiesta è stata dichiarata oggettivamente inammissibile. La Corte ha evidenziato che il quesito, dalla sua stessa formulazione, non mirava a ottenere un’interpretazione generale e astratta della norma, ma a sollecitare il vaglio postumo di legittimità di un provvedimento già adottato: l’incarico di Commissario pro tempore era stato conferito con atto della Giunta regionale del 18 settembre 2024 e l’incaricato aveva già svolto le relative funzioni. In tal modo, l’istanza si risolveva in un’indagine su un atto gestionale specifico, preclusa alla funzione consultiva, che non può compenetrarsi nell’amministrazione attiva dell’ente.
In applicazione di tali principi, la Sezione ha dichiarato l’istanza inammissibile sotto il profilo oggettivo, disponendo la trasmissione della deliberazione al Consiglio delle Autonomie locali e al Comune istante.
Nota della Redazione
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