Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 59 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non deve rendere il conto giudiziale il consegnatario di beni mobili di ufficio sul quale gravi un mero debito di vigilanza, atteso che tale obbligo presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. La qualifica di agente contabile spetta solo al consegnatario con debito di custodia, cui è riconducibile la gestione di deposito alimentata da acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Ne consegue che, ove l’atto depositato consista nella mera elencazione di beni in uso agli uffici, priva dei requisiti minimi di individuazione dei beni custoditi e non conforme al mod. 24, il giudizio di conto è improcedibile per difetto dei presupposti normativi, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune, in qualità di consegnatario di beni mobili, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il conto indicava in maniera aggregata beni di diversa natura: mobilio, armamento, statue, busti, quadri, ma anche automezzi, macchine operative e impianti speciali.

Il magistrato relatore, dopo aver ricostruito la disciplina dei consegnatari di beni e l’art. 93 del T.U.E.L., ha prospettato al Collegio le criticità del conto, dubitando della sua stessa qualificazione come conto giudiziale. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, rimettendosi alle valutazioni del Collegio. L’agente contabile non è comparso all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti destinati all’uso del servizio cui il consegnatario è addetto. Richiama inoltre l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario preposto alla gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandosi alla sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio.

Da tale distinzione deriva un criterio quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento, e si configura una vera e propria gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. Restano invece esclusi dalla resa del conto giudiziale i beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza dunque per gestioni di magazzino, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali, dei movimenti di carico e scarico e del connesso obbligo restitutorio. Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia alcuna gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Su tali basi il Collegio ritiene che gravi sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, restando fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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