Revoca delle agevolazioni: irrilevante la pendenza del giudizio amministrativo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 282 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la pendenza del contenzioso amministrativo avverso il provvedimento di revoca dell’agevolazione non impone la sospensione ex art. 106 c.g.c., perché l’accertamento del danno erariale dipende dal giudizio contabile e non dalla decisione sull’atto regionale. I termini e le condizioni fissati dal regolamento regionale n. 17 del 2014, dal disciplinare e dall’avviso pubblico sono vincolanti per il beneficiario, in quanto teleologicamente legati al perseguimento di una finalità pubblicistica e alla par condicio tra i concorrenti. La loro violazione comporta la perdita del finanziamento e integra la correlata responsabilità amministrativo-contabile. La mera esecuzione materiale delle opere non basta a ritenere raggiunto il fine pubblico, occorrendo che non vi sia sviamento dai principi di trasparenza e legalità.

Il Fatto

La società beneficiaria e il suo legale rappresentante erano stati convenuti dalla Procura regionale per sentirsi condannare al risarcimento del danno erariale, in relazione all’indebita percezione di agevolazioni pubbliche concesse per la ristrutturazione e il miglioramento di una struttura turistico-alberghiera, erogate in due anticipazioni pari al 90% del finanziamento concesso.

La lavorazione traeva origine da una segnalazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che aveva ipotizzato interposizioni fittizie, fatture generiche, inizio anticipato dei lavori e mancato apporto di mezzi propri. La società proponeva istanza di sospensione del giudizio contabile, ritenendo pregiudiziale la definizione del contenzioso amministrativo sulla revoca regionale; nel merito contestava la ricostruzione attorea.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di sospensione. L’art. 106 c.g.c. consente la sospensione solo in presenza di una vera pregiudizialità, che qui difetta: l’accertamento degli elementi della responsabilità si colloca su un piano autonomo e prescinde dall’esito del giudizio amministrativo, anche in ragione della recente giurisprudenza costituzionale in materia.

Nel merito, la Corte afferma che i vincoli imposti dal regolamento regionale n. 17 del 2014, dal disciplinare e dall’avviso sono necessari al conseguimento degli obiettivi di rango pubblicistico e che la loro violazione, anche di una sola condizione, determina la perdita del beneficio. Il principio di par condicio tra gli aspiranti concorrenti rafforza tale lettura.

Il Collegio esamina la violazione fiscale emergente dalla pronuncia della Corte di giustizia tributaria, che ha accertato detrazioni indebite relative a fatture soggettivamente inesistenti per gli anni 2017 e 2018. Il meccanismo ricostruito descrive un giro finanziario in cui le subappaltatrici erano pagate con fondi della committente formale, con emissione di fatture da parte dell’appaltatrice nei confronti di quest’ultima.

A conforto, la Corte richiama la sentenza penale del GUP in ordine al complesso meccanismo truffaldino, pur riguardante altro soggetto, e la discrasia sulla data di inizio dei lavori, antecedente a quella fissata per poter validamente usufruire del contributo. Il quadro complessivo delinea una condotta dolosa del legale rappresentante e della società materialmente beneficiaria, chiamata a rispondere in forza del principio di immedesimazione organica.

Il risarcimento è posto in via solidale, con rivalutazione dalla data di erogazione di ciascuna tranche fino alla pubblicazione e interessi legali dal deposito fino al soddisfo; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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