Benefici legge n. 539/1950 estesi al trattamento pensionistico diretto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 283 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
I benefici stipendiali previsti dall’art. 1, comma 1, della legge n. 539/1950, che estende ai mutilati e invalidi per servizio i benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra, esplicano i loro effetti anche sul trattamento pensionistico diretto del pubblico dipendente collocato a riposo, purché il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio sia intervenuto nel periodo di permanenza del rapporto di lavoro. L’incremento va calcolato applicando alla base retributiva la percentuale del 2,50% per le infermità ascritte alle prime sei categorie della tabella A e dell’1,25% per quelle ascritte alla settima e all’ottava categoria. Sulla pretesa arretrata opera la regola dell’assorbimento tra interessi e rivalutazione, con riconoscimento del solo maggior importo.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, aveva ottenuto il riconoscimento di un’infermità come dipendente da causa di servizio, ascritta all’ottava categoria della tabella A. Con decreto ministeriale del 2019 gli erano stati attribuiti i benefici della legge n. 539/1950 sul trattamento stipendiale. Il ricorrente ha quindi chiesto all’INPS l’applicazione degli stessi benefici sul trattamento pensionistico diretto, con decorrenza dalla liquidazione della pensione.

Di fronte al silenzio dell’Istituto sulla diffida inoltrata, ha adito la Corte dei Conti chiedendo l’accertamento del diritto alla percezione dei benefici, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito chiedendo la cessazione della materia del contendere, deducendo di aver già riliquidato la pensione; in una memoria successiva ha però ammesso che i benefici non erano stati ancora applicati.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda l’accertamento del diritto alla percezione, dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico, del beneficio stipendiale di cui all’art. 1 della legge n. 539/1950, in combinato disposto con gli artt. 117 e 120 del r.d. n. 348/1928. Il riconoscimento sul trattamento di quiescenza costituisce conseguenza naturale dell’inclusione del beneficio nella retribuzione pensionabile.

La Corte ha accertato che il Ministero aveva riconosciuto, con decorrenza dal 27 ottobre 2014, l’incremento stipendiale annuo lordo calcolato nella misura percentuale dell’1,25%, corrispondente all’ascrivibilità dell’infermità all’ottava categoria. Il Ministero, nel depositare il fascicolo amministrativo, ha rappresentato di aver riliquidato il trattamento pensionistico e di buonuscita, inserendo i dati relativi all’ultimo miglio comprensivi dei benefici della legge n. 539/1950, restando in capo all’INPS la competenza sull’aggiornamento degli importi.

La Corte ha però rilevato, come confermato in udienza dallo stesso Istituto, che l’INPS non aveva riliquidato il trattamento pensionistico con gli incrementi stipendiali previsti dalla legge n. 539/1950. È venuto quindi meno il presupposto della cessazione della materia del contendere invocata dall’INPS.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione del beneficio con effetto retroattivo dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico. Sugli arretrati la Corte ha disposto la liquidazione di interessi e rivalutazione secondo la regola dell’assorbimento dettata dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, come interpretato autenticamente dall’art. 44, comma 6, della legge n. 448/1998: al creditore spetta il maggior importo tra interessi e rivalutazione, con calcolo basato sulle percentuali di interessi legali e sull’indice ISTAT.

Le spese di giudizio, liquidate in euro 400,00, sono state poste a carico dell’INPS secondo il criterio della soccombenza, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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