Benefici penitenziari al collaboratore: ravvedimento non presunto (Cass. pen. Sez. I n. 40895 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in deroga previsti dall’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, convertito nella legge n. 82 del 1991, il ravvedimento non può essere presunto sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Esso richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsiasi natura, che ne dimostrino in positivo l’effettiva sussistenza, sia pure in termini di mera e ragionevole probabilità. La facoltà di ammettere alle misure alternative i soggetti inseriti in programma di protezione riguarda solo le condizioni di ammissibilità e non si estende al requisito dell’emenda né alla finalità della stabile risocializzazione. Ne consegue che la concessione del beneficio non è mai di fatto obbligatoria, restando riservata alla motivata discrezionalità valutativa del giudice di merito la verifica delle condizioni soggettive nel singolo caso.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 26.06.2025, respinge le domande di liberazione condizionale e di detenzione domiciliare presentate, ai sensi dell’art. 16-nonies legge n. 82/1991, nell’interesse di un detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo per omicidi, associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e violazione della legge sulle armi.
Il Tribunale riconosce l’ammissibilità delle istanze, valorizzando l’ammissione dell’interessato allo speciale programma di protezione, le positive valutazioni della DNAA, l’assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, la regolarità della condotta inframuraria e la fruizione di permessi premio dal luglio 2024. Ritiene tuttavia le richieste premature e necessaria la prosecuzione dell’osservazione inframuraria per verificare l’autenticità della revisione critica avviata. Il condannato ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione I tratta congiuntamente i motivi, incentrati sull’erronea applicazione dell’art. 16-nonies e sulla manifesta illogicità della motivazione, e li dichiara entrambi infondati.
La Corte ricostruisce i presupposti dei benefici in deroga: condanna per delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., acquisizione della proposta o del parere del procuratore nazionale antimafia, collaborazione importante, sussistenza del ravvedimento, assenza di collegamenti, redazione del verbale illustrativo entro il termine di cui all’art. 16-quater, espiazione di almeno un quarto della pena o di dieci anni per l’ergastolo. Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 1 n. 1554 del 2024 e Sez. 1 n. 7452 del 2021.
Il passaggio centrale riguarda la nozione di ravvedimento. Esso non può essere oggetto di presunzione formulabile sulla sola base della collaborazione e dell’assenza di collegamenti, ma esige la presenza di ulteriori elementi specifici, di qualsiasi natura, tali da dimostrarne in positivo l’effettiva sussistenza, sia pure in termini di mera e ragionevole probabilità (Sez. 1 n. 43256 del 2018). La Corte sottolinea l’identità del concetto rispetto alla disciplina dell’art. 176 cod. pen., ma ne distingue il grado di certezza: per i benefici penitenziari è sufficiente la ragionevole probabilità, mentre per la liberazione condizionale occorre il sicuro ravvedimento, in termini di certezza (Sez. 1 n. 24996 del 2022; Sez. 5 n. 637 del 2025).
Da qui la precisazione decisiva: la facoltà di ammettere alle misure alternative i collaboratori in deroga ai limiti di pena dell’art. 47-ter Ord. pen. riguarda solo le condizioni di ammissibilità e non si estende ai presupposti relativi all’emenda e alla compiuta risocializzazione. Il giudice di sorveglianza ha quindi il potere-dovere di verificare che il richiedente presenti le condizioni soggettive previste dalla norma che disciplina l’istituto, senza che il beneficio possa dirsi di fatto obbligatorio per i soggetti inseriti nel programma di protezione.
Nel caso concreto la valutazione del Tribunale resiste alle censure. Il ricorrente ha offerto segnali positivi, ma non ha conseguito un grado di maturità e affidabilità adeguato; la regolare condotta, la fruizione dei permessi premio e il parziale risarcimento del danno non valgono a modificare la ponderazione. Congrua ed esente da vizi logici la motivazione che, in ossequio al principio di progressione trattamentale, ha ritenuto necessaria la prosecuzione dell’esperienza carceraria prima dell’accesso a una misura esterna. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.