Guida senza patente abituale esclude la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 32747 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata quando l’imputato ha commesso più reati della stessa indole, poiché la previsione normativa considera il fatto nella sua dimensione plurima. Con riferimento alla contravvenzione di guida senza patente, difetta il requisito della non abitualità del comportamento, assumendo la condotta rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio. La valutazione di abitualità si fonda sul comportamento successivo al reato e sui precedenti, non sulla singola tenuità dei segmenti in cui il fatto si articola. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, di plurime violazioni della fattispecie di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, per fatti commessi in due distinte occasioni. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 01.04.2025, aveva confermato la condanna.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e, con un secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudice di merito aveva escluso l’istituto in considerazione del carattere abituale della condotta, valorizzando il comportamento successivo al reato e la non abitualità della condotta come elementi che, nel caso concreto, deponevano in termini sfavorevoli.

Il percorso argomentativo dei giudici di merito muove da una prima guida senza patente, sanzionata sul piano amministrativo, seguita poi da ulteriori condotte di guida poste in essere in momenti distinti, oggetto del presente giudizio, e da un ulteriore episodio oggetto di un diverso procedimento.

La Corte ritiene la giustificazione immune da censure in diritto. Richiama il principio secondo cui la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole. È la stessa previsione normativa a considerare il fatto nella sua dimensione plurima, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti (in tal senso il precedente di Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016).

Sul punto la Corte richiama anche il precedente di Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, che esclude la compatibilità dell’istituto con la contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio.

Quanto al secondo motivo, i profili riguardanti la determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito evidenziato la negativa personalità dell’imputato e l’entità dei fatti. Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (in tal senso Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013-04/02/2014).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *