Pensione privilegiata militare, decorrenza dalla riforma e prescrizione quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 517 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata militare decorre dalla data della riforma quando la documentazione medica e la consulenza tecnica accertino la riconducibilità dell’infermità a causa di servizio, non rilevando la circostanza che la Commissione Medica Ospedaliera abbia concesso soltanto un’indennità una tantum. Il riconoscimento delle categorie tabellari previste dal d.P.R. n. 1092/1973 e dalla legge n. 834/1981 deve essere parametrato alla disciplina vigente all’epoca della riforma e non a quella applicata in sede di verifica successiva. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei arretrati è fondata, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., decorrendo dalla notifica del ricorso e non dal mero deposito telematico, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, militare riformato per inidoneità permanente al servizio, ha contestato il decreto ministeriale che nel 1996 aveva riconosciuto soltanto due annualità di ottava categoria Tabella A, invece della pensione privilegiata a vita, per l’infermità “lussazione recidivante spalla sinistra”. L’istanza risale al 1989, ma il provvedimento non sarebbe stato notificato e sarebbe stato conosciuto solo nel 2018.

Nel 2020 l’amministrazione ha concesso, su domanda di aggravamento, la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria a decorrere dal giugno 2018. Il ricorrente ha quindi agito per il riconoscimento della categoria a far data dalla riforma, con interessi e rivalutazione. Il Ministero ha eccepito in via preliminare l’acquiescenza al decreto del 1996, nel merito l’infondatezza e, in subordine, la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiesto un parere medico-legale al Collegio Medico Legale, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, che ha ricostruito la vicenda clinica come esiti di lussazione recidivante con instabilità articolare e impegno funzionale, non ascrivibile a categoria a vita alla data della riforma, ma ristorabile con quattro annualità in luogo delle due concesse.

Il CML ha precisato che, in assenza di una voce tabellare specifica, la valutazione va condotta per analogia con il d.P.R. n. 834/1981, escludendo l’applicazione delle voci riferite all’anchilosi completa, non ricorrente all’epoca. Ha quindi ritenuto errata la concessione delle sole due annualità e ha prospettato un ulteriore aggravamento in settima categoria.

La Corte, valorizzando la diagnosi di “lussazione recidivante” contenuta nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 1994 e la consulenza di parte, ha ritenuto la patologia ascrivibile all’ottava categoria di Tabella A sin dalla data della riforma. Ha così riconosciuto il trattamento privilegiato, superando l’eccezione di acquiescenza e la tesi dell’amministrazione circa la correttezza del precedente provvedimento.

Sulla prescrizione, il Collegio ha accolto l’eccezione del Ministero, rilevando che il decreto contestato risulta ritualmente notificato nel 1997 e che l’art. 2943 cod. civ. richiede, ai fini interruttivi, la notificazione dell’atto giudiziale. Ha quindi ritenuto prescritte le somme maturate anteriormente al 22/04/2017, richiamando la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 328/2021 e l’ordinanza della Cassazione n. 27944/2022, che ha escluso l’efficacia interruttiva del mero deposito telematico.

Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente: riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria dalla riforma, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il cumulo parziale di cui alle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM, nei soli limiti del quinquennio non prescritto. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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