Controlli interni enti locali obbligo superare criticità rilevate (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 274 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo ai fini dell’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. La Sezione valuta l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento delle diverse tipologie di controllo interno. Il giudizio di parziale adeguatezza del sistema non è neutro: impone all’Ente di adottare le iniziative necessarie al superamento delle criticità rilevate. Resta ferma la riserva di analisi dei successivi referti, anche ai fini della responsabilità sanzionatoria di cui all’art. 148, comma 4, TUEL, in caso di accertata assenza o inadeguatezza degli strumenti adottati.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana esamina i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi dal Sindaco di un Comune per gli esercizi 2022 e 2023, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.
Con precedente deliberazione, relativa agli esercizi 2020 e 2021, la stessa Sezione aveva già accertato la parziale adeguatezza del sistema, invitando l’Ente a superare le criticità di ciascuna tipologia di controllo. Poiché i referti oggetto di esame si riferiscono agli anni immediatamente successivi, l’Ente non ha potuto dare attuazione alle misure conseguenziali, che saranno valutate in sede di analisi dei referti successivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 148 TUEL, come modificato dal d.l. n. 174/2012 e dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014, richiede agli enti locali di rendicontare l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli. Il referto si raccorda al controllo finanziario dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e rende note le irregolarità emerse dagli organi di controllo interno.
I controlli interni sono qualificati quale presidio fondamentale per la sana gestione: assicurano efficienza, attendibilità del reporting finanziario, consolidamento dei risultati delle partecipate e coerenza con gli obiettivi programmati. Il loro mancato esercizio espone l’Ente a rischi di frodi, sprechi e cattiva amministrazione, oltre che a errori nella rendicontazione. La funzione acquista rilievo ulteriore nell’attuazione del PNRR, dove i controlli strategici, di gestione e di regolarità operano come meccanismi di autocorrezione.
Passando al caso concreto, la Sezione rileva che il controllo di regolarità amministrativa e contabile risulta complessivamente adeguato: gli atti esaminati rappresentano circa il 9% del totale per ciascun esercizio e le irregolarità rinvenute risultano sanate. Il controllo sugli equilibri finanziari è parimenti adeguato, non essendo emerse segnalazioni ex art. 153, comma 6, TUEL. La verifica sul PNRR risulta a sua volta adeguata.
Le criticità riguardano invece il controllo di gestione, che l’Ente non fonda su un sistema di contabilità economica per centri di costo; il controllo strategico, che non utilizza le informazioni della contabilità analitica per orientare le decisioni e non effettua verifiche preventive; il controllo sugli organismi partecipati, dove non risultano approvati i budget delle società in house, manca la doppia asseverazione, non è verificato l’obbligo di comunicazione delle deroghe all’amministratore unico ex art. 11 d.lgs. n. 175/2016 e difettano gli indicatori; il controllo sulla qualità dei servizi, non esteso agli organismi partecipati, privo di benchmarking e di coinvolgimento degli stakeholders.
La Sezione, pertanto, accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’Ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad adottare le iniziative correttive, imponendo la comunicazione delle iniziative intraprese e la trasmissione della pronuncia agli organi dell’Ente, con pubblicazione sul sito istituzionale. Resta ferma la riserva di valutare i successivi referti anche ai fini dell’art. 148, comma 4, TUEL.
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Nota della Redazione
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