Incarichi esterni non autorizzati e danno da mancata entrata (Corte dei Conti Sez. I App. n. 181 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte del dipendente pubblico, previsto dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, integra un’ipotesi tipizzata di danno da mancata entrata, consistente nell’omesso versamento del compenso percepito, che deve essere riversato al lordo delle imposte e delle ritenute. La fattispecie rientra nella incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili ma svolti senza autorizzazione), cui non si applicano i generali criteri di prova della minor resa lavorativa. L’obbligo di richiesta dell’autorizzazione grava anche sul dipendente e non è una mera facoltà. Il doloso occultamento può consistere in una condotta omissiva relativa ad atti dovuti, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla conoscenza effettiva del danno da parte dell’amministrazione. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, commi 7 e 7 bis, in riferimento agli artt. 2, 24 e 36 Cost., è manifestamente infondata.
Il Fatto
Un ricercatore universitario confermato in regime di tempo pieno presso un Ateneo veneziano ha svolto, in favore di una Fondazione teatrale, un incarico di consulenza artistica e, successivamente, di direzione artistica, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. La Procura contabile ha evocato in giudizio il dipendente per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Università, della somma corrispondente ai compensi percepiti.
Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento, ha condannato il ricercatore al pagamento di euro 540.037,36, oltre accessori, ravvisando il dolo e rigettando l’eccezione di prescrizione per la presenza di un doloso occultamento. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto appello dinanzi alla Sezione Prima Centrale d’Appello.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di sospensione del giudizio per pregiudizialità tecnica rispetto a un giudizio amministrativo pendente dinanzi al TAR. La censura è respinta: la definizione del giudizio amministrativo non costituisce il necessario antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione contabile, difettando il vincolo di consequenzialità richiesto dall’art. 106 del codice di giustizia contabile. L’azione di responsabilità è obbligatoria e indisponibile, con composizione di eventuali contrasti di giudicati rimessa alla fase esecutiva.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, il Collegio la reputa manifestamente infondata. Rilevano i principi di fedeltà alla Repubblica e di esclusività della prestazione lavorativa (artt. 54 e 98 Cost.), nonché la finalità di buon andamento (art. 97 Cost.). L’art. 53 non impone la rinuncia al compenso, ma fa discendere dalla violazione dell’obbligo autorizzativo l’obbligo di versamento dei compensi, al lordo delle imposte e delle ritenute, secondo l’insegnamento delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM.
Nel merito, la Corte qualifica la fattispecie come incompatibilità relativa: incarichi in astratto autorizzabili, ma svolti in assenza di autorizzazione. Richiamando le Sezioni riunite n. 1/2025/QM, distingue tale ipotesi da quella di incompatibilità assoluta, esclusa dall’applicazione dei commi 7 e 7 bis e assoggettata ai generali criteri di quantificazione e prova. Ne deriva che non rileva la prova della minor resa lavorativa.
La Corte esclude che l’obbligo di richiesta dell’autorizzazione sia una mera facoltà del dipendente. La fonte primaria impone che l’amministrazione sia resa edotta dell’incarico, dall’ente conferente o dal dipendente. Irrilevante è la conoscenza informale degli incarichi o la pubblicazione del curriculum vitae, non risultando provato l’aggiornamento e mancando la comunicazione ufficiale richiesta dal Regolamento di Ateneo.
Passando alla prescrizione, il Collegio conferma che il doloso occultamento può sostanziarsi in un comportamento omissivo relativo ad atti dovuti. Il dies a quo della prescrizione decorre dalla conoscenza effettiva del danno da parte dell’amministrazione, non dalla mera conoscibilità obiettiva, coincidendo con l’avvio del procedimento disciplinare. Infine, confermata la quantificazione al lordo e l’assenza di nesso tra la retribuzione da impiego e le somme indebitamente percepite, l’appello è rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Nota della Redazione
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