Revocazione inammissibile se l’errore di fatto non risulta dagli atti depositati (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 53 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. f, cgc, è ammissibile solo se la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito. L’errore revocatorio deve consistere in un contrasto tra la rappresentazione del fatto offerta dalla sentenza e quella emergente dagli atti o documenti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso. Ne consegue che il vizio non può essere desunto da un documento mai versato agli atti del giudizio. Il giudice della revocazione non è chiamato a celebrare un ulteriore grado di merito sulla medesima res judicanda, né a riesaminare la valutazione delle prove o la deduzione di censure di diritto estranee ai tassativi presupposti dell’art. 202 cgc.

Il Fatto

La ricorrente, ex insegnante in quiescenza, aveva agito per l’accertamento del diritto a un trattamento pensionistico pari al 90% dell’ultima retribuzione, sostenendo che l’assegno in godimento fosse inferiore al dovuto secondo il sistema misto. Il ricorso di primo grado era stato respinto; l’appello era stato rigettato con la sentenza n. 4/A/2025, nella parte in cui considerava i documenti prodotti mere elaborazioni teoriche e inammissibili per genericità le censure relative al dovere di diligenza dell’ente previdenziale.

La ricorrente ha proposto revocazione avverso tale sentenza, articolando «motivi fattuali» e «motivi legali»: erronea applicazione del sistema misto, omessa valutazione di prove asseritamente decisive (ricorso amministrativo, raccomandazioni OCSE, direttiva SAESE, comunicato stampa dell’istituto previdenziale), violazione degli artt. 28 e 38 Cost. e richiamo a una pronuncia della Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha dichiarato infondata la richiesta di esclusione del Pubblico ministero, escluso che esso sia parte nel giudizio pensionistico fuori dell’ipotesi dell’art. 171 cgc e non risultando costituito né intimato. Ha invece accolto l’eccezione di tardività della costituzione dell’istituto previdenziale, avvenuta il nono giorno antecedente l’udienza in violazione degli artt. 156 e 191 cgc, con conseguente natura meramente formale di quella costituzione, non essendo intervenute decadenze.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il perimetro dell’errore di fatto: esso consiste in una falsa percezione della realtà, dovuta a una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto decisivo in realtà escluso dagli atti, o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Il contrasto deve correre tra la rappresentazione della sentenza e le risultanze processuali, senza che il fatto sia stato oggetto di contestazione tra le parti.

La Sezione ha quindi ritenuto il ricorso affetto da plurimi profili di inammissibilità. Sono state dichiarate inammissibili le doglianze rivolte alla sentenza di primo grado o al comportamento dell’amministrazione in fase precontenziosa, nonché quelle relative alla valutazione delle prove. Parimenti inammissibili le censure di diritto fondate sugli artt. 28 e 38 Cost. e sul richiamo alla Corte cost. n. 234 del novembre 2020, estranee al novero dei presupposti revocatori.

Il passaggio centrale riguarda il comunicato stampa che la ricorrente assume non esaminato: il Collegio ha rilevato che esso risulta solo labialmente menzionato e mai depositato agli atti, neppure nel primo grado. Il vizio revocatorio non può dunque desumersi da un documento che non è parte del materiale processuale. Tutti i motivi, inoltre, sono apparsi connotati da genericità e indeterminatezza, in contrasto con la precisa indicazione imposta dall’art. 203, comma 2, cgc.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e, per la temerarietà del gravame, al pagamento in favore dello Stato della somma di € 1.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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