Termine dilatorio di sessanta giorni e nullità insanabile dell’avviso ante tempus (Cass. civ. Sez. V n. 584 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 per l’emanazione dell’avviso di accertamento ne determina, di per sé, l’illegittimità, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la cui effettiva sussistenza deve essere provata dall’ufficio. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione dei motivi di urgenza nell’atto, ma nella loro concreta assenza al momento dell’emissione. Il termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale e non ammette equipollenti: non può essere sostituito da un contraddittorio, più o meno lungo, già svoltosi nelle fasi preliminari. La sua violazione comporta la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura armonizzata o non armonizzata del tributo.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a un contribuente per maggiori Irpef, Irap ed Iva, relative all’anno di imposta 2007. L’ufficio impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello avverso l’annullamento dell’atto impositivo.

Il giudice di appello aveva ritenuto che, ai fini del computo del termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, rilevasse la data di emanazione dell’atto e non quella della sua notifica, accertando che l’avviso era stato emesso prima della scadenza del termine. La questione approda così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000. Sosteneva che il rispetto del termine dilatorio non fosse necessario quando il contribuente si fosse avvalso della facoltà di depositare memorie e osservazioni prima della scadenza del termine stesso. Il motivo è stato giudicato infondato.

La Corte muove da una circostanza pacifica: l’avviso di accertamento è stato emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni, come accertato dal giudice di appello e non contestato. Rileva inoltre che l’ufficio, pur avendo richiamato nella parte descrittiva del ricorso la sussistenza di ragioni di urgenza, non ha poi riproposto tale argomentazione a sostegno del motivo, incentrato unicamente sull’irrilevanza del termine in presenza di osservazioni del contribuente.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’inosservanza del termine dilatorio determina di per sé l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus, poiché il termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. Viene citata sul punto Cass. Sez. Un. n. 18184/2013, confermata da Cass. n. 27623/2018, Cass. n. 15843/2020, Cass. n. 23223/2022 e Cass. n. 21517/2023.

Il vizio invalidante non risiede nella mera omessa enunciazione dei motivi di urgenza nell’atto, ma nell’effettiva assenza di tale requisito, la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca dell’emissione, deve essere provata dall’ufficio. La Corte precisa poi che la garanzia assicurata dal termine non ammette equipollenti, non potendo essere sostituita da un contraddittorio svoltosi nelle fasi preliminari. Il termine serve a garantire alla parte un periodo utile per riesaminare i dati raccolti e determinarsi sulla successiva condotta.

Ne consegue che, violato il termine e non provate le ragioni d’urgenza, si determina la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato. Il ricorso dell’Agenzia è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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