Assegno di incollocabilità solo per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 25 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno di incollocabilità di cui all’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973 è riconoscibile esclusivamente in relazione alle patologie per le quali sia stata accertata la dipendenza da causa di servizio. Il giudice non può estendere la valutazione medico-legale a ulteriori infermità, diverse da quella riconosciuta, né agli aggravamenti della stessa, ove per essi non sia intervenuto il riconoscimento della causa di servizio. Il giudizio tecnico del CML, adeguatamente motivato e non affetto da vizi evidenti, è insindacabile nel merito, salva la verifica della congruità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già appuntato dei Carabinieri, era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato dalla CMO di Caserta. Per le patologie riscontrate gli era stata riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria di II categoria, Tab. A, a decorrere dal 2001.
Il Ministero della Difesa aveva respinto l’istanza volta a conseguire l’assegno di incollocabilità. Il ricorrente impugnava il decreto di reiezione davanti alla Corte dei Conti, chiedendo il riconoscimento dell’emolumento ai sensi dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973. Si costituivano il Ministero della Difesa, che chiedeva il rigetto ed eccepiva in subordine la prescrizione quinquennale, e l’INPS, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dal parere medico-legale acquisito in corso di giudizio, che assume come parte integrante della decisione. Il ricorrente risulta incollocato, ma è affetto da cardiopatia dilatativa post-ischemica, unica patologia per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e attribuita la pensione privilegiata di II categoria.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito della valutazione tecnica. Il CML ha esaminato la sola infermità riconosciuta, senza poter tener conto di altre patologie per le quali non era stato accertato il nesso di interdipendenza. Il percorso argomentativo è coerente con la disciplina dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973: l’assegno presuppone che l’inabilità a reperire occupazione derivi dalla menomazione dipendente da causa di servizio.
Sul piano medico-legale, la patologia risulta almeno parzialmente contenuta dai trattamenti in uso e in condizione di persistente compenso emodinamico. Da ciò il CML ha escluso che essa concretizzi una situazione di possibile nocumento alla salute o all’incolumità dei compagni di lavoro, o di pregiudizio per la sicurezza degli impianti. Mancano dunque i requisiti per il riconoscimento dell’assegno.
La Corte affronta poi il tema della decorrenza. Se l’incollocabilità deriva da un aggravamento della patologia riconosciuta, occorre prima ottenere il verbale CMO che attesti il peggioramento e poi presentare la relativa domanda. Ne deriva che il CTU non può considerare aggravamenti per i quali non sia stata riconosciuta la causa di servizio.
Il giudizio tecnico è ritenuto condivisibile: non emergono vizi motivazionali evidenti tali da inficiarne l’attendibilità, e la valutazione è stata confermata dal CML anche rispetto ai rilievi del CTP. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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