Coefficiente 2,44 e anzianità inferiore a 15 anni: riliquidazione parziale pensione militare (Corte dei Conti Sez. II App. n. 140 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Non trova applicazione, per tale personale, l’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. La decisione che abbia riconosciuto il coefficiente del 2,445% va riformata nei termini indicati dalle Sezioni riunite.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio permanente per infermità ed è stato collocato in congedo assoluto con anzianità utile di oltre ventidue anni, ma con un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a quindici anni. La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, ha accolto la domanda di riliquidazione della pensione con applicazione, sulla parte retributiva, dell’aliquota annua del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 1995.
Avverso tale decisione il Ministero della Difesa ha proposto appello principale, sostenendo l’inapplicabilità dell’aliquota al personale con anzianità inferiore a quindici anni; l’INPS ha proposto appello incidentale, deducendo la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha disposto la riunione degli appelli, ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza del grado territoriale.
Il motivo dell’INPS relativo all’omessa pronuncia sulla prescrizione, esaminato per primo in quanto pregiudiziale, è stato rigettato. Il giudice di primo grado aveva espressamente rilevato che l’Istituto era decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni in senso tecnico, stante la costituzione avvenuta oltre il termine dell’art. 156, comma 1, c.g.c., ferma restando la possibilità di articolare difese di merito.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che aveva individuato nel coefficiente del 2,44% per ogni anno utile il criterio proporzionale conforme al sistema misto, e la successiva Sezioni riunite n. 12/2021/QM, che ha espressamente esteso tale criterio ai cd. under 15, ossia al personale cessato con più di venti anni di servizio ma con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995.
Da qui la riforma parziale della sentenza impugnata: il riconoscimento dell’aliquota del 2,445% è stato corretto nel coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, con riliquidazione della quota retributiva secondo l’effettivo numero di anni maturati alla data del 31 dicembre 1995. L’accoglimento solo parziale dei gravami e la novità dell’orientamento nomofilattico hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.