Conti degli agenti contabili: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 63 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., la definizione del giudizio spetta al giudice monocratico, anche quando l’obbligo di deposito risulti integralmente adempiuto. La fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 cod. giust. cont. Il provvedimento che dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere deve assumere la forma della sentenza, costituendo il provvedimento espresso che, motivatamente, accerta l’avvenuto adempimento dell’obbligo di resa del conto. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, da compiersi nell’ambito degli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Il Fatto
Con ricorso depositato l’8 maggio 2025, la Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto nei confronti dell’agente contabile interno di un comune. Con decreto n. 12/2025 il giudice assegnava all’agente contabile il termine perentorio di 120 giorni per il deposito dei conti all’ente e, a quest’ultimo, ulteriori 30 giorni per il deposito dei conti presso la Sezione giurisdizionale.
Il comune provvedeva al deposito dei conti entro il termine assegnato. Con decreto del 7 novembre 2025 veniva fissata l’udienza per la definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo l’obbligo di deposito adempiuto per intero e restando impregiudicata ogni valutazione sulla regolarità dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta innanzitutto una questione di forma del provvedimento. Avviato il giudizio per la resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., ritiene che il medesimo giudizio debba essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont., con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale resta così circoscritta alla definizione dell’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 cod. giust. cont.
Il giudice esclude che la definizione possa avvenire con decreto monocratico. Pur rilevando che la diversa forma del decreto, ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. giust. cont., non richiederebbe motivazione, aderisce alla tesi secondo cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto debba essere costituito dalla sentenza. La sentenza, inoltre, costituisce la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, cod. giust. cont.
Accertato che i conti oggetto del giudizio sono stati depositati nel rispetto dei termini assegnati, il giudice procede alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. La decisione non esaurisce ogni verifica sul conto: restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dello stesso da parte del magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Il giudice non si pronuncia sulle spese. La pronuncia finale dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio per la resa del conto, mandando alla segreteria per gli adempimenti di rito.
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Nota della Redazione
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