Il bilanciamento delle circostanze è sindacabile solo per arbitrio o illogicità (Cass. pen. Sez. VII n. 38083 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee integra una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione. In tema di commisurazione della pena e di bilanciamento non è richiesta la considerazione di tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il richiamo a quello ritenuto prevalente. Il riconoscimento della recidiva qualificata può fondarsi sulla pluralità dei precedenti, anche specifici, e sulle modalità del fatto, indicative di ricaduta non occasionale nell’illecito. Le doglianze che non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata sono generiche e determinano l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in esito a conformi sentenze di merito, del furto aggravato di una vettura, con l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e della violenza sulle cose. La difesa ha proposto ricorso per cassazione dolendosi del riconoscimento della recidiva, reputata priva di specificità nei precedenti, e del trattamento riservato alle attenuanti generiche, contestando sia il giudizio di equivalenza sia l’esclusione della prevalenza sulle aggravanti.
La Motivazione della Corte
La Corte investe due questioni: il riconoscimento della recidiva qualificata e il giudizio di comparazione tra opposte circostanze. Quanto alla prima, il Collegio rileva che la Corte di merito ha fatto buon governo dell’istituto, evidenziando l’accresciuta pericolosità sociale del ricorrente in ragione dei molteplici precedenti, anche specifici, e della gravità del fatto, desumibile dalle modalità di realizzazione, indicative di una ricaduta non occasionale nell’illecito. La motivazione soddisfa i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Le doglianze difensive sul punto sono giudicate generiche e prive di reale confronto con le argomentazioni della sentenza: la difesa si è limitata ad affermare in modo assertivo l’insussistenza dei precedenti specifici indicati in motivazione, senza misurarsi con essi.
Sul secondo e terzo motivo la Corte enuncia il principio cardine: il giudizio di comparazione tra circostanze opposte implica una valutazione discrezionale tipica del merito, sindacabile in legittimità solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso concreto la motivazione è adeguata, perché la Corte di merito ha valorizzato la significativa capacità a delinquere e la gravità del fatto per le sue modalità.
Il Collegio aggiunge che, in tema di commisurazione della pena e di bilanciamento, non si esige la considerazione di tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., bastando il richiamo a quello ritenuto prevalente. La regola processuale ne deriva: un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o alle modalità di esecuzione del reato può giustificare l’esclusione delle attenuanti generiche. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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