Rivalutazione condotte ostative richiede concausalità alla riparazione detenzione ingiusta (Cass. pen. Sez. 4 n. 7240 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dell’istante che abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare, con dolo o colpa grave, deve essere valutata dal giudice con un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale. Il giudice può rivalutare i fatti emersi nel giudizio di cognizione, ma non può ritenere provati fatti che il giudice di merito non ha considerato tali. La frequentazione di soggetti coinvolti in traffici illeciti integra la colpa grave ostativa all’indennizzo solo se sia provata la consapevolezza dell’illiceità delle attività e la concausalità rispetto all’adozione della misura. Il mendacio dell’indagato, che non si confonde con il silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva, è ostativo solo se causalmente rilevante e non può desumersi dalla mera negazione degli addebiti. L’art. 314 cod. proc. pen. non equipara l’illegittima applicazione di misure non custodiali a quella di misure custodiali, per le quali manca una disposizione analoga a quella dell’art. 284, quinto comma, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto assolto con sentenza definitiva per il reato di omicidio volontario in concorso. Il richiedente aveva sofferto la custodia cautelare in carcere per un lungo periodo, poi dichiarata inefficace per scadenza dei termini massimi dal Tribunale del riesame. Il giudice della riparazione aveva distinto due periodi: per quello antecedente alla scadenza dei termini aveva rigettato la domanda, ravvisando la colpa grave ostativa in alcune condotte extraprocessuali (frequentazioni ambigue, contatti con coindagati) e processuali (presunta ostinata negazione di una relazione, risposte generiche), mentre per il periodo successivo aveva riconosciuto l’indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il ricorso, richiama i principi che governano il giudizio di riparazione: la valutazione del giudice della riparazione è autonoma e riguarda l’incidenza causale della condotta dell’istante sull’evento detenzione, non la sussistenza di un reato. La condotta ostativa deve essere posta in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo, elemento che il giudice di merito è tenuto a motivare specificamente.
Con riferimento alle frequentazioni ambigue, la Corte ribadisce che esse integrano la colpa grave solo se emerge la consapevolezza dell’istante di frequentare soggetti coinvolti in traffici illeciti e se sussiste un rapporto di concausalità con l’adozione della misura. Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta lacunosa: le condotte valorizzate appaiono genericamente descritte, prive di collocazione temporale e di aggancio specifico ai delitti che hanno giustificato la detenzione, senza che sia chiarito il loro apporto causale. La Corte censura anche l’omesso confronto con le argomentazioni della sentenza di assoluzione e con il contenuto del provvedimento applicativo della misura.
Quanto alla condotta processuale, la Cassazione ricorda che il solo mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante, può essere ostativo all’indennizzo, mentre la mera negazione degli addebiti o l’affermazione di estraneità costituiscono esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame, il giudice di merito ha ritenuto ostativa la condotta del ricorrente, ma dall’esame degli interrogatori non emerge alcuna negazione della relazione, che era stata collocata in epoca successiva all’omicidio, né risultano specificate l’effettiva natura mendace o reticente delle dichiarazioni e la loro valenza concausale rispetto al mantenimento della detenzione.
La Corte ritiene invece infondata la deduzione relativa al mancato ristoro per i periodi di sottoposizione a misure non custodiali successive alla perdita di efficacia della misura, in quanto l’art. 314 cod. proc. pen. non consente di equiparare tali misure alla custodia cautelare. L’ordinanza impugnata è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Milano per un nuovo esame, con assorbimento del secondo motivo concernente le spese.
Nota della Redazione
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