Reticenza mendace nelle indagini esclude riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 18637 del 23.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la sussistenza di un comportamento dell’istante che abbia concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo e deve essere accertata d’ufficio dal giudice, con onere di specifica motivazione. Il giudice della riparazione, con valutazione ex ante e con iter logico-motivazionale autonomo rispetto al giudizio di cognizione, deve stabilire se la condotta dell’indagato abbia ingenerato nell’autorità procedente la falsa apparenza della configurabilità del reato, senza poter rivalutare i fatti accertati dal giudice della cognizione. Il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio — logicamente estensibile alle dichiarazioni rese antecedentemente all’assunzione della qualità di indagato —, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce condotta volontaria fortemente equivoca che, investendo elementi di indagine significativi, può assumere rilievo ostativo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito custodia cautelare in carcere dal 10 marzo 2020 al 15 settembre 2022 in relazione a un capo di imputazione concernente rapina aggravata in concorso, ricettazione e detenzione di arma da fuoco. L’istante, dopo la condanna in primo grado, era stato assolto dalla stessa Corte d’appello con pronuncia del 15 settembre 2022, divenuta definitiva, per non univocità degli elementi probatori.

La Corte territoriale ha ravvisato una colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo valorizzando alcune condotte: le informazioni incomplete fornite alla polizia giudiziaria sulle utenze telefoniche, la qualificazione in termini di parentela della relazione con una domestica in servizio presso le persone offese, identificata come possibile “basista”, e le dichiarazioni reticenti in sede di interrogatorio di garanzia. Avverso tale ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che la condizione ostativa alla riparazione deve concretarsi in comportamenti extra-processuali di grave leggerezza o in condotte processuali come l’autoincolpazione o il silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi. Ha ribadito che il giudice della riparazione, pur operando sullo stesso materiale del giudizio penale, deve seguire un iter motivazionale autonomo, volto ad accertare se la condotta dell’istante sia stata il presupposto che ha ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del reato, e può rivalutare i fatti emersi nel processo solo al fine di decidere sulla sussistenza del diritto, senza poter ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione.

Quanto ai principi convenzionali richiamati dal ricorrente, la Corte ha osservato che giurisprudenza sovranazionale ha elaborato il parametro per cui il diritto all’indennizzo ex art. 5, § 5, CEDU si perfeziona nelle ipotesi in cui la privazione della libertà sia arbitraria alla luce dei principi desumibili dai commi precedenti, richiamando i precedenti della Corte EDU.

In riferimento al caso concreto, la Corte ha ritenuto che il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio — estensibile alle dichiarazioni rese prima dell’assunzione della qualità di indagato — costituisca condotta volontaria fortemente equivoca, che può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare quando investa elementi di indagine significativi. Ha quindi valutato adeguata la valorizzazione compiuta dalla Corte territoriale in ordine alla mendace dichiarazione sulla natura della relazione sentimentale, contrastante con le dichiarazioni della donna, nonché alla reticenza sull’utenza telefonica che aveva consentito di accertare la presenza dell’indagato sul luogo del reato.

La Corte ha infine respinto l’argomentazione difensiva fondata sul tenore della sentenza di assoluzione, rilevando che la valutazione ex post operata da quella pronuncia non smentisce la valenza sinergica degli elementi fattuali e la rilevanza della reticenza tenuta in sede di indagini. Ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali, senza liquidazione in favore del Ministero resistente per il carattere tautologico delle deduzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 314 c.p.p.

Tutte le 469 sentenze sull'art. 314 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *