Inammissibile il ricorso sulla guida in stato di alterazione da stupefacenti (Cass. pen. Sez. VII n. 38080 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri censure già prospettate con l’atto di appello e già analiticamente affrontate dal giudice di merito, senza un reale confronto con le statuizioni della sentenza impugnata. In tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, è legittima la richiesta degli operanti di sottoporre l’imputato ad accertamenti volti a verificare l’assunzione di sostanze, anche a prescindere dalla sintomatologia, quando l’interessato dichiari di essere consapevole del risultato positivo degli stessi. Non sussiste contraddizione nella motivazione che distingua la disponibilità di strumenti preliminari per il tasso alcolemico da quella per le sostanze stupefacenti.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 01.04.2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Savona del 28.05.2024, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, per un fatto accertato il 24.04.2023.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge per erronea applicazione della norma incriminatrice, il vizio di motivazione e il travisamento della valutazione delle prove. In particolare, il ricorrente ha sostenuto la contraddittorietà della sentenza laddove afferma che la polizia giudiziaria non disponesse di strumenti sufficienti per l’accertamento dell’assunzione di sostanza stupefacente. La difesa ha depositato memoria di replica.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarandoli inammissibili. Il rilievo assorbente è di ordine processuale: le censure risultano reiterative di argomentazioni già proposte con l’atto di appello ed analiticamente affrontate dalla Corte di merito, senza che il ricorrente operi un reale confronto critico con le statuizioni della sentenza impugnata.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il percorso argomentativo dei giudici di appello. La Corte di merito aveva posto in rilievo che l’imputato si presentava in evidente stato di alterazione e che all’interno della vettura da lui condotta vi erano tracce di stupefacente. In quel frangente lo stesso era stato invitato a recarsi presso una struttura ospedaliera, poiché la polizia giudiziaria non era in possesso di strumenti preliminari e selettivi per l’accertamento dell’assunzione di stupefacenti.

Quanto alla dedotta contraddittorietà, la Corte ha rilevato che essa non sussiste: la polizia giudiziaria era in dotazione di strumenti preliminari per l’accertamento del tasso alcolemico, ma non per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Le due situazioni, pertanto, non sono sovrapponibili e la distinzione operata dal giudice di merito è coerente.

La Corte ha inoltre valorizzato il passaggio in cui la sentenza impugnata considera legittima la richiesta degli operanti rivolta all’imputato di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l’assunzione di sostanze, atteso che, a prescindere dalla sintomatologia, il ricorrente aveva riferito agli operanti di essere consapevole del risultato positivo degli stessi. La motivazione dei giudici di merito risulta pertanto congrua e adeguata, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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