Bilanciamento interessi e sindacato estrinseco sull’atto di alta amministrazione (Cons. Stato n. 10355 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Consiglio dei Ministri, chiamato ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988 a comporre il contrasto tra amministrazioni a diverso titolo competenti, è titolare di un ampio potere di bilanciamento degli interessi coinvolti, esercitato secondo discrezionalità altrettanto ampia ma non secondo arbitrio: la delibera deve essere evidence based e dar conto del percorso logico seguito. La scelta è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del sindacato estrinseco sulla discrezionalità, cioè quando risulti abnorme, intrinsecamente illogica o contraddittoria rispetto agli elementi di fatto acquisiti. Il giudice non può sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dell’organo politico: la censura che solleciti direttamente la prevalenza di un interesse sull’altro è inammissibile. La questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’Unione è inammissibile se sollevata con scritto depositato in violazione dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e, comunque, se priva di concreta rilevanza per la decisione.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza per l’autorizzazione unica regionale di un impianto eolico composto da un singolo aerogeneratore, in area del Comune interessata da vincolo paesaggistico. Nel procedimento in conferenza di servizi il Ministero competente in materia culturale aveva espresso dissenso motivato. Dopo la declaratoria di nullità dell’autorizzazione regionale per difetto assoluto di attribuzione, la decisione sul dissenso è stata rimessa al Consiglio dei Ministri, che ha deliberato di non consentire la prosecuzione del procedimento autorizzativo.

La società ha impugnato la delibera davanti al TAR Molise, che ha respinto il ricorso e dichiarato inammissibile quello incidentale, compensando le spese. Propone appello, censurando tra l’altro la ritenuta sufficienza della motivazione sulla prevalenza dell’interesse paesaggistico, la disparità di trattamento e la violazione del principio di proporzionalità, e depositando in via pregiudiziale una domanda risarcitoria e un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione pregiudiziale delle amministrazioni resistenti: la domanda risarcitoria, assente nel ricorso introduttivo, è inammissibile in appello ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm., che vieta le nuove domande in grado di impugnazione.

Nel merito, la Corte ricostruisce la funzione della delibera impugnata, adottata in applicazione dell’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990 nel testo applicabile ratione temporis. Il Consiglio dei Ministri dispone di ampia discrezionalità di composizione del contrasto, ma deve motivare con una scelta evidence based. Il sindacato giurisdizionale resta entro i limiti della discrezionalità: abnormità, illogicità intrinseca, contraddittorietà rispetto ai fatti. Su questa base è infondata la censura di omessa pronuncia del TAR, che ha correttamente delimitato il proprio scrutinio, dichiarando inammissibili le censure volte a ottenere dal giudice una diretta prevalenza dell’interesse energetico su quello paesaggistico.

La Corte conferma la congruità della motivazione del Consiglio dei Ministri, che ha valorizzato il vincolo paesaggistico gravante sull’intera area e le caratteristiche di pregio del sito, ponderandole con l’interesse all’approvvigionamento energetico e alla libera iniziativa economica, ritenuti soccombenti. Non ravvisa “appiattimento” sulle posizioni dell’amministrazione culturale, ma condivisione motivata delle stesse. Le censure su salute, lavoro, sicurezza e affidamento sono giudicate di estrema genericità.

Quanto alla disparità di trattamento, la sentenza richiama il consolidato orientamento che esige l’allegazione e la prova dell’assoluta identità delle situazioni di fatto; le allegazioni dell’appellante restano vaghe sul piano fattuale. Infine, l’istanza di rinvio pregiudiziale è dichiarata inammissibile: le note di udienza che la contengono violano l’art. 73 cod. proc. amm., e nel merito il quesito — incentrato su un preteso difetto di competenza del dipartimento che ha solo trasmesso la delibera — è privo di concreta rilevanza, non corrispondendo ad alcun motivo di appello e non essendo idoneo a incidere sull’esito. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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