Silenzio assenso sull’autorizzazione unica e autonomia della VIA (Cons. Stato n. 10354 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di autorizzazione unica di impianti FER di cui all’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, quando il progetto sia sottoposto a VIA statale, la deliberazione del Consiglio dei ministri che risolve il contrasto tra amministrazioni sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA e confluisce nel procedimento autorizzatorio unico, che la Regione deve concludere entro sessanta giorni: decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione si intende rilasciata. Il silenzio assenso si perfeziona ex lege e, non impugnato nei termini, si consolida, restando insensibile all’annullamento della delibera ministeriale. VIA e autorizzazione unica appartengono a procedimenti distinti, ancorché collegati, sì che non opera tra essi alcun effetto caducante automatico. Il meccanismo semplificatorio non contrasta con il diritto unionale, poiché la ponderazione degli interessi ambientali e paesaggistici resta affidata a provvedimenti espressi e motivati.
Il Fatto
La società proponente ha presentato nel 2021 istanza di VIA statale per un impianto eolico da realizzarsi in Umbria, intercettando le fasce di rispetto di beni culturali tutelati, e istanza di autorizzazione unica alla Regione. In sede istruttoria la Commissione tecnica PNRR-PNIEC espresse parere favorevole con prescrizioni, mentre le Soprintendenze resero parere negativo. Insorto il contrasto tra Ministeri, il Consiglio dei ministri adottò nel 2023 deliberazione di compatibilità ambientale favorevole.
Alcuni residenti e una società proprietaria di una struttura ricettiva impugnarono dinanzi al TAR Umbria la delibera e gli atti presupposti; la proponente chiese l’accertamento del silenzio assenso sull’autorizzazione unica. Il TAR respinse i ricorsi dei privati e, sul ricorso della proponente, escluse la formazione del silenzio assenso per assenza di un requisito essenziale dell’istanza. Da qui i cinque appelli, riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria l’appello della proponente, in applicazione del principio della ragione più liquida (Ad. Plen. n. 5 del 2015). Disattesa l’eccezione di acquiescenza, poiché la partecipazione alla conferenza di servizi non è incompatibile con la contestazione della sentenza, si affronta il merito.
L’art. 7 d.l. n. 50/2022, applicabile ratione temporis ai procedimenti in corso, impone alla Regione di concludere l’iter entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera ministeriale, senza necessità di nuova istanza. Il TAR aveva escluso la configurabilità dell’istanza per carenza dello studio anemometrico secondo le Linee guida del D.M. 10.9.2010. La Sezione dissentе: la disciplina richiede che le caratteristiche anemometriche siano descritte, ma non impone rilievi fisici in situ per un anno. La metodica modellistica è stata validata dalla Commissione PNRR-PNIEC, e il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche opinabili resta nei limiti della manifesta illogicità (Sez. VI n. 601 del 1999).
Decorso il termine senza determinazione espressa, il titolo si è formato per silentium. Da ciò l’improcedibilità dei ricorsi dei privati, che non hanno impugnato l’autorizzazione. Il Collegio ribadisce l’autonomia della VIA rispetto all’autorizzazione unica (Sez. IV n. 3561/2017; Sez. VI n. 5241/2024) e nega la connessione strutturale e funzionale tra i due atti: non opera la trasmissione dell’antigiuridicità, poiché l’annullamento della delibera non travolge il titolo consolidato. Il titolo formatosi per silentium resta integrato dalle prescrizioni della VIA favorevole.
Infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 7 per contrasto con l’art. 9 Cost. e con l’art. 8-bis della direttiva VIA: la ponderazione degli interessi è stata espressa e motivata. Nel merito, le censure dei privati sono infondate. Le fasce di rispetto ex art. 20, comma 8, lett. c-quater, d. lgs. n. 199/2021 non comportano divieto assoluto, ma richiedono istruttoria e motivazione rafforzata (Corte cost. n. 77 e n. 11 del 2022; n. 134 del 2025). La delibera del Consiglio dei ministri è atto di alta amministrazione, insindacabile nel merito salvo irragionevolezza (Sez. IV n. 3203 del 2024). Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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