Revoca qualifica agente contabile regionale dopo sentenza Corte costituzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 40 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica agenti contabili i componenti degli organi di controllo delle società a partecipazione regionale priva costoro della legittimazione passiva nel giudizio di resa del conto. La qualità di agente contabile postula il maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, essa spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Il revisore unico non ha il maneggio delle quote e non può essere considerato agente contabile né ex lege né di fatto. Il deposito di un valido atto di parifica è presupposto imprescindibile dell’esame giudiziale del conto. Ne segue la improcedibilità del giudizio, restando l’amministrazione tenuta ad acquisire il conto da chi ha avuto l’effettivo maneggio.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso per l’esercizio 2021 dal soggetto nominato consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società di trasporto ferroviario a partecipazione regionale, nella qualità di revisore unico della stessa.
Con relazione di irregolarità il magistrato istruttore ha proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione. Nella narrativa si contestavano due profili: l’assenza di un valido atto di parifica, per difetto di sottoscrizione digitale della dicitura di conformità apposta sul decreto dirigenziale, e la carenza della qualifica di agente contabile in capo al consegnatario, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza di discussione, nessuno è comparso per il convenuto e per l’amministrazione; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della parifica. Rileva che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020. Nel caso concreto manca un valido atto di parifica.
Sul secondo profilo, la Corte muove dall’accertamento istruttorio: il convenuto, nell’esercizio verificato, rivestiva la carica di revisore unico della società, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Tale disposizione qualificava agenti contabili i soggetti nominati o designati dalla Regione quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale.
La norma è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La Corte dei conti ne trae la conseguenza decisiva: la disposizione individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, anzi impossibilitati ad averla per conflitto di interesse, in quanto componenti di organi di controllo. Si tratta di un contrasto con la legislazione statale, che individua l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto.
Trattandosi di partecipazioni societarie, la qualifica spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, come si desume dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del r.d. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, TUSP e dall’art. 137 c.g.c. La intervenuta declaratoria di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né questi può qualificarsi agente contabile di fatto, non avendo il maneggio.
Difettando la qualità di agente contabile e dunque la legittimazione passiva, il giudizio va dichiarato improcedibile. La pronuncia non definisce però la regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2021. L’amministrazione regionale deve garantire l’esatto adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla parificazione, ferme le competenze della Procura erariale. Nulla sulle spese, per la natura officiosa del giudizio, la fondatezza su questioni pregiudiziali e la mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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