Ottemperanza in materia pensionistica e poteri del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 34 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., costituisce lo strumento processuale riconosciuto alla parte vittoriosa per conseguire, anche coattivamente, il bene attribuito in sentenza, onde realizzare la tutela piena ed effettiva delle posizioni giuridiche azionate. La domanda va proposta, previa diffida, con ricorso notificato all’Amministrazione deputata ad ottemperare. Oggetto del giudizio è la verifica dell’esatto e integrale adempimento del decisum, con esclusione di ogni ulteriore accertamento, sempre che superi esito positivo il vaglio di ammissibilità e procedibilità. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice contabile accoglie il ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

L’INPS ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 28/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con la quale era stato riconosciuto il diritto dell’Istituto alla rivalsa nei confronti del Ministero dell’Istruzione per la parte di indebito erogato e dichiarato irripetibile nei confronti della pensionata. Dopo il passaggio in giudicato della decisione, l’Istituto ha notificato al Ministero diffide e ha poi depositato ricorso, lamentando che l’Amministrazione non avesse ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Il Ministero, pur ritualmente destinatario della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, non si è costituito. Il giudizio è pertanto passato in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituitosi nonostante la rituale notifica degli atti.

Nel merito, la Corte qualifica il giudizio di ottemperanza in materia pensionistica come lo strumento con cui la parte vittoriosa consegue, anche coattivamente, il bene attribuito in sentenza, in funzione di una tutela piena ed effettiva. La domanda deve essere proposta, previa diffida, con ricorso notificato all’Amministrazione deputata all’ottemperanza. Oggetto del giudizio è la verifica dell’esatto e integrale adempimento del decisum, senza ulteriori accertamenti, una volta superato il vaglio di ammissibilità e procedibilità.

Tale vaglio è superato nel caso concreto: risultano in atti, allegate al ricorso debitamente notificato, le copie delle diffide e le ricevute di accettazione e consegna della PEC. A queste è seguita l’inerzia del Ministero protrattasi oltre il termine di trenta giorni, da osservare ai fini dell’ammissibilità dell’azione, proposta con ricorso depositato in data 13/10/2023.

In ragione del perdurante inadempimento, il ricorso è accolto nei limiti delle somme dichiarate irripetibili ed erogate dall’Istituto previdenziale. Al Ministero è assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza per porre in essere gli atti necessari alla piena esecuzione. Decorso inutilmente tale termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Il Ministero è infine condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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