Riscossione via pignoramento presso terzi spetta al giudice dell’esecuzione non all’ABF (ABF Collegio di Roma n. 4808 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al blocco del conto corrente disposto dall’intermediario a seguito di un pignoramento presso terzi sono sottratte alla competenza dell’ABF. La competenza appartiene al giudice dell’esecuzione, davanti al quale le doglianze vanno fatte valere con i rimedi tipici dell’opposizione all’esecuzione e dell’opposizione agli atti esecutivi. Il ricorso è pertanto inammissibile per incompetenza ratione materiae, anche quando oggetto della doglianza sia la presunta illegittimità del comportamento dell’intermediario nella fase del pignoramento. La verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento e del contegno dell’intermediario nel processo esecutivo esula dalla cognizione del Collegio.
Il Fatto
Il ricorrente si rivolge all’Arbitro lamentando l’illegittimità del blocco del conto corrente effettuato dall’intermediario a causa di un pignoramento presso terzi. Sostiene che il blocco sarebbe stato superato da una sentenza della Corte di Appello e chiede la rimozione del blocco e il rimborso delle spese di procedura.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per assenza del preventivo reclamo. Nel merito rappresenta di aver ricevuto l’atto di pignoramento presso terzi in data 24.07.2024 e di aver comunicato al cliente il blocco dei rapporti a lui intestati. Evidenzia di non aver ricevuto dal creditore procedente alcuna comunicazione in merito all’estinzione del procedimento, non potendo ritenere sufficiente l’allegazione della sentenza resa dalla Corte di Appello in ordine a un procedimento penale. Chiede quindi che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediario e la respinge: in sede di repliche il ricorrente ha allegato copia della ricevuta di avvenuta consegna della pec con cui ha trasmesso il reclamo in data 29.05.2025. Il presupposto di procedibilità risulta dunque documentato.
Nel merito il Collegio rileva la propria incompetenza ratione materiae. La competenza va riconosciuta in capo al giudice dell’esecuzione. Ai sensi delle Disposizioni ABF, «non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria», e rientrano tra queste i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione.
Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali sui pignoramenti presso terzi su conti correnti: è esclusa dalla competenza arbitrale «la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento delle somme depositate sul conto corrente», dovendo simili questioni essere sollevate nell’ambito del processo esecutivo, avvalendosi di rimedi tipici come l’opposizione all’esecuzione o l’opposizione agli atti esecutivi. Le verifiche rimesse al Collegio non possono riguardare le modalità di esecuzione del pignoramento né il comportamento dell’intermediario nell’ambito del processo esecutivo (Collegio di Bari, decisione n. 2115/2023).
Allo stesso modo l’incompetenza per materia è stata affermata anche quando oggetto del ricorso sia la presunta illegittimità del comportamento tenuto dall’intermediario nella fase del pignoramento, perché una simile doglianza ha come presupposto logico-giuridico la valutazione sottoposta alla cognizione del Tribunale competente (Collegio di Milano, decisione n. 21660/18; Collegio di Bari, decisione n. 4387/2024; Collegio di Palermo, decisione n. 4243/2024; Collegio di Torino, decisione n. 10284/2023).
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, lasciando impregiudicata ogni valutazione davanti al giudice dell’esecuzione.
Nota della Redazione
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