Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso oneri criteri di calcolo (ABF Collegio di Torino n. 3067 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio concluso prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, secondo l’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE data dalla sentenza Lexitor. Il richiamo all’art. 11-octies del D.L. 73/2021, come modificato dal D.L. 104/2023, impone di interpretare la previgente formulazione dell’art. 125-sexies del TUB in senso conforme al diritto dell’Unione. I principi della sentenza C-555/21 sulla non rimborsabilità degli oneri up front valgono per il solo credito immobiliare e non si estendono alla cessione del quinto. I costi recurring si rimborsano con criterio proporzionale lineare, quelli up front con la curva degli interessi.

Il Fatto

La parte ricorrente ha stipulato il 28.12.2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 31.08.2023. Dopo aver esperito il reclamo il 14.07.2025, ha adito l’Arbitro chiedendo il rimborso degli oneri non maturati, in via principale per le spese di istruttoria pari a 600,00 euro e, in via subordinata, l’applicazione del criterio pro rata e della curva degli interessi. Ha domandato inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza, il rimborso del contributo di 20,00 euro, il ristoro delle spese legali e gli interessi legali dal reclamo.

L’intermediario ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, ha richiamato la sentenza C-555/21 della CGUE e ha sostenuto che con il pagamento del conteggio estintivo il ricorrente avrebbe rinunciato a ogni ulteriore pretesa. Ha quindi chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Secondo l’orientamento consolidato dell’ABF rileva il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l’intermediario che opera l’estinzione e percepisce il residuo dovuto.

Sul piano sostanziale, la controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal d.lgs. 141/2010. La previgente formulazione, applicabile ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, va interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor (causa C-383/18), come già indicato dal Collegio di coordinamento n. 26525/2019 e ribadito dalla Corte costituzionale n. 263/2022. Il richiamo all’art. 11-octies del D.L. 73/2021, introdotto dal D.L. 104/2023, conferma l’apertura a tutti i costi del credito.

Il Collegio esclude l’applicabilità dei principi della sentenza C-555/21, che concerne il solo credito immobiliare. Distingue quindi i costi recurring, rimborsabili con criterio proporzionale lineare, dai costi up front, da parametrare alla curva degli interessi. Le spese di istruttoria sono qualificate come up front, perché remunerano attività prodromiche alla stipula e si esauriscono con essa.

Il Collegio rileva però una discordanza tra le 31 rate dichiarate dal ricorrente e le 15 risultanti dal conteggio estintivo, con ulteriori pagamenti a diminuzione del capitale che non consentono di ricostruire l’andamento del prestito. Non possedendo gli elementi per il calcolo esatto, impone all’intermediario di determinare le rate effettivamente incassate e di calcolare il rimborso secondo i criteri indicati. A tale importo si aggiungono gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio rigetta la richiesta di restituzione delle quote versate in eccedenza, perché generica e non provata, e nega la liquidazione delle spese legali, stante la natura seriale del contenzioso e l’assenza di comportamenti scorretti. Dispone infine il versamento a Banca d’Italia di 200,00 euro e il rimborso di 20,00 euro alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Tutte le 176 sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *