Scorrimento di graduatoria e inquadramento secondo il CCNL vigente al momento dell’assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3190 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la decisione dell’amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni. Ne consegue che l’inquadramento del personale così assunto deve avvenire in base alla disciplina, anche di fonte contrattuale collettiva, vigente al momento di tale determinazione, e non già in base a quella eventualmente diversa in vigore al momento dell’emanazione del bando iniziale. La procedura concorsuale si conclude con l’approvazione della graduatoria finale, sicché l’ulteriore scorrimento si colloca al di fuori del concorso e non rientra nella clausola di salvaguardia prevista per le procedure ancora in corso all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato hanno natura privatistica e non trovano applicazione le norme della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, assunti dal Comune di Napoli a seguito di scorrimento di una graduatoria approvata all’esito di un concorso bandito nel 2009 per il profilo di funzionario D3, avevano convenuto in giudizio l’ente per ottenere l’inquadramento nel livello D, posizione economica D3, dalla data delle rispettive assunzioni, con la condanna al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Napoli, adita dal Comune, l’aveva respinta sul rilievo che, essendo intervenuto il nuovo CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018, l’assunzione per scorrimento effettuata nel 2019 doveva avvenire nella posizione economica iniziale D1, non ricorrendo i presupposti per la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 12, comma 9, del contratto collettivo, riservata alle procedure concorsuali ancora in corso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo l’impostazione della Corte territoriale. Con il primo motivo, relativo all’interpretazione dell’art. 12 del CCNL e del bando di concorso, la Corte ha affermato che la procedura concorsuale si conclude con l’approvazione della graduatoria, mentre l’eventuale scorrimento successivo si pone al di fuori della procedura stessa. Tale conclusione è confermata anche dalla disciplina di cui all’art. 1, comma 362, della legge n. 145/2018, che, nel prorogare la validità delle graduatorie approvate nel periodo 2010-2013, ha previsto solo la frequenza di corsi di aggiornamento e il superamento di un esame-colloquio, a conferma che la fase concorsuale si era già chiusa con la redazione della graduatoria.
La Corte ha inoltre precisato che la deroga al nuovo sistema di inquadramento, prevista per le procedure concorsuali ancora in corso alla data di entrata in vigore del CCNL, non poteva trovare applicazione: la procedura relativa al concorso del 2009 doveva infatti reputarsi esaurita con l’approvazione della graduatoria, mentre la successiva immissione in ruolo dei ricorrenti, avvenuta nel 2019, era riconducibile a una determinazione autonoma dell’amministrazione di avvalersi dello scorrimento.
Il secondo motivo, con cui si deduceva l’omessa pronuncia sulla natura del bando quale offerta al pubblico, è stato ritenuto infondato, avendo la sentenza impugnata espressamente disatteso tale tesi. Il terzo motivo, concernente la violazione del legittimo affidamento, è stato respinto in via conseguenziale: esclusa la fondatezza della lettura del bando proposta dai ricorrenti, nessun affidamento legittimo poteva configurarsi in ordine all’assunzione nella posizione economica D3.
La Corte ha infine ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell’amministrazione di procedere allo scorrimento equivale a una nuova assunzione, con la conseguenza che i requisiti e le condizioni devono essere valutati con riferimento alla normativa vigente al momento della determinazione di avvalersi della graduatoria, secondo i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., e non a quelli del bando originario. Ha infine escluso l’applicabilità della legge n. 241/1990 agli atti di gestione del rapporto di lavoro, aventi natura privatistica.
Nota della Redazione
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