Blocco contrattazione pubblica e retribuzione adeguata: no al recupero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16921 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno del blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato, dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 39, co. 1, Cost., non fonda alcun diritto dei dipendenti al recupero dei trattamenti economici perduti né a miglioramenti retributivi. La ripresa dell’attività negoziale non costituisce un vincolo di risultato per la P.A. e si svolge entro la sequenza stanziamento, contrattazione, controllo di coerenza contabile e stipula del contratto collettivo, con risorse predefinite per legge. La temporanea sospensione della contrattazione, contenuta nei limiti necessari a fronteggiare la crisi finanziaria, non vanifica il diritto al negoziato ma lo neutralizza in via contingente, con sacrificio né irragionevole né sproporzionato. L’art. 36 Cost. non garantisce un diritto all’incremento annuale della retribuzione, ma ne impone l’adeguatezza e la sufficienza in una valutazione globale.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti di due Ministeri e di una struttura sanitaria, hanno agito per accertare il diritto alla stipula del contratto collettivo e a percepire le correlate differenze stipendiali per il periodo 2010-2015, segnato dal blocco della contrattazione disposto per legge, nonché per i mesi dal 30.7.2015 al 31.12.2015. Quest’ultimo periodo seguiva immediatamente la declaratoria di illegittimità costituzionale del blocco, pronunciata dalla Corte Costituzionale n. 178 del 2015.
Domandavano inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la proposizione di un incidente di legittimità costituzionale sulle norme di bilancio per il 2016, che avevano stanziato risorse idonee al solo incremento dell’indennità di vacanza contrattuale. La Corte d’Appello di Bologna, rigettando il gravame contro la sentenza di primo grado, ha escluso la sussistenza di tutele per i risultati della contrattazione e ha richiamato la salvezza degli effetti economici pregressi. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la struttura della contrattazione nel pubblico impiego privatizzato. La sequenza è rigida: individuazione delle risorse disponibili (art. 48, co. 1 e 2, d. lgs. n. 165 del 2001), stipula degli accordi tra ARAN e sindacati (art. 47 d. lgs. n. 165 del 2001), verifica di coerenza rispetto agli stanziamenti. La logica è distributiva e la capacità di orientare le risorse si colloca sul piano antecedente della politica sindacale, non dentro il negoziato.
Una volta concluso l’iter, la contrattazione assume autonomia di effetti e diviene obbligatoria per la P.A., con affrancamento tendenziale dei diritti riconosciuti dalle coperture finanziarie. Su questo innesto si comprendono i correttivi ex post, come le clausole di sospensione (art. 48, co. 3) e gli interventi di ripristino conseguenti al riconoscimento giudiziale di diritti (art. 61, co. 2). Tali rimedi operano ex nunc e cedono dinanzi alla garanzia dei diritti incomprimibili: sono le scelte allocative a dover rispettare le spese costituzionalmente necessarie, e non l’equilibrio di bilancio a condizionarne l’erogazione (Corte Cost. n. 275 del 2016; n. 62 del 2020).
La sentenza n. 178 del 2015 ha rigettato la questione sul blocco degli incrementi 2011-2015 e ha dichiarato illegittimo il protrarsi del blocco oltre il 30 luglio 2015, per violazione della libertà sindacale. Da ciò non deriva però alcun diritto al recupero dei trattamenti perduti. L’illegittimità costituzionale riattiva la dinamica negoziale, da tenersi disgiunta da ogni vincolo di risultato. Del resto, il diritto al negoziato collettivo incontra limiti possibili: l’art. G della parte V della Carta sociale europea, l’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e le convenzioni OIL lo esercitano secondo le legislazioni e prassi nazionali. Il contemperamento tra art. 39, art. 81 e art. 97 Cost. è già stato operato dalla Consulta e questa Corte vi rinvia.
Quanto all’art. 36 Cost., la Consulta ha escluso la violazione: la dinamica retributiva pubblica antecedente al blocco si attestava su valori più sostenuti di quelli del settore privato, sicché mancava lo scostamento significativo e irragionevole richiesto. L’infondatezza di quel profilo travolge anche le pretese risarcitorie fondate sul periodo di blocco. I pochi mesi residui del 2015 non giustificano il ribaltamento immediato del giudizio, essendo pacifici gli stanziamenti disposti dalle leggi di stabilità e la costante previsione, seppure non incrementata, dell’indennità di vacanza contrattuale.
La motivazione della sentenza di appello, sintetica ma non inesistente, richiama la valutazione complessiva delle componenti retributive. Non emergono quindi né il vizio di motivazione né la questione del lavoro “povero”. L’infondatezza in diritto esclude rilievo ai denunciati vizi di omessa pronuncia o di difetto motivazionale su questioni puramente giuridiche, e rende inutile il rinvio pregiudiziale: il diritto a eque condizioni di lavoro non ha contenuti diversi dall’art. 36 Cost. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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