Le ferie non possono essere assorbite nei riposi compensativi del pilota di elicottero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1893 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto irrinunciabile, garantito dall’art. 36, terzo comma, Cost. e dall’art. 2109 c.c., nonché dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Ne consegue l’illegittimità della sovrapposizione del periodo di riposo compensativo a quello di ferie, con la conseguente riduzione di quest’ultimo periodo. Tale principio non ammette deroghe neppure ad opera della contrattazione collettiva, la quale, in un sistema di fonti “multilevel”, deve operare in sintonia con i principi del diritto dell’Unione e con quelli fondamentali dello Stato italiano. La disciplina di settore di cui al d.lgs. n. 185/2005 distingue chiaramente i periodi di ferie dai periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.
Il Fatto
La controversia riguarda un gruppo di lavoratori, piloti di elicottero impegnati in attività di elisoccorso Hems e Off shore, i quali impugnavano la decisione della società datrice di lavoro di ricalcolare le ferie annuali, facendole rientrare nel computo dei giorni non lavorati previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Milano, avevano respinto le domande dei lavoratori, ritenendo legittimo l’assorbimento delle giornate di ferie all’interno dei periodi di riposo compensativo previsti dall’art. 45 del CCNL per i Piloti di Elicottero del 19.7.2001. Avverso tale pronuncia i lavoratori proponevano distinti ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, preliminarmente, ha respinto l’eccezione di improcedibilità dei ricorsi sollevata dalla società controricorrente. Ha infatti rilevato che il CCNL Piloti di Elicotteri del 19.7.2001 risultava regolarmente depositato dalla difesa dei ricorrenti e ritualmente localizzato nell’indice del ricorso, consentendo così l’esame delle questioni sottoposte.
Nel merito, la Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso, richiamando i propri precedenti (Cass. n. 13841/2024 e Cass. n. 29141/2025), i quali avevano già affrontato la medesima tematica. In quelle decisioni era stato chiarito che il giudice di merito aveva errato nel ritenere legittima la sovrapposizione del periodo di riposo a quello di ferie, con conseguente riduzione di quest’ultimo periodo.
Le ferie annuali, ha ribadito la Corte, sono irrinunciabili ai sensi dell’art. 36, terzo comma, Cost. e dell’art. 2109 c.c. Neppure le associazioni sindacali, nell’interpretazione della contrattazione collettiva assunta dalla Corte d’Appello, avrebbero potuto derogare alla disciplina nazionale ed europea sulle ferie, che distingue nettamente tra riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali, escludendo ogni possibilità di sovrapposizione.
Con particolare riferimento al personale del settore aereo civile, il d.lgs. n. 185/2005, di attuazione della direttiva 2000/79/CE, all’art. 4 riconosce il diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, mentre il successivo art. 5 disciplina i riposi “fermo restando” quanto disposto in materia di ferie, evidenziando la netta distinzione tra i due istituti. L’art. 48 del CCNL, riconoscendo il diritto a 26 giorni di ferie annuali senza specificazioni, impone l’applicazione delle regole legali in materia.
La Corte ha infine respinto l’argomento del giudice di merito secondo cui una diversa interpretazione avrebbe svuotato la contrattazione collettiva, richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 20216/2022) per cui le disposizioni collettive non operano in un vuoto normativo ma devono conformarsi ai principi del diritto dell’Unione e a quelli fondamentali dello Stato. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.
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Nota della Redazione
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