Atti sessuali con minorenne: attenuante e sospensione della pena (Corte cost. n. 68/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di chiedere subito una misura alternativa al carcere per chi è condannato per atti sessuali con minorenne con l’attenuante della minore gravità. Con la sentenza n. 68 del 2026 è caduta, per questi casi, la regola dell’articolo 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario.
Le norme. Quando una condanna diventa definitiva, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione della pena. Se la pena è breve, di regola l’ordine viene sospeso: un istituto di favore che evita il carcere e permette di chiedere una misura alternativa restando fuori. L’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale esclude però la sospensione per i delitti elencati nell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Il comma 1-quater di quell’articolo stabilisce che per alcuni reati i benefici possono essere concessi solo dopo una valutazione positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno. L’effetto combinato è duplice: si entra in carcere e per il primo anno non si può nemmeno chiedere una misura alternativa.
Il caso. Davanti al Tribunale di Catanzaro il pubblico ministero aveva chiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, inflitta in via definitiva per atti sessuali con minorenne. Secondo il testo della decisione la condotta si era esaurita in «baci e abbracci tra persone legate da uno spontaneo sentimento», con una persona offesa allora tredicenne e un autore che all’epoca dei fatti aveva vent’anni. Il pubblico ministero osservava che l’articolo 4-bis avrebbe costretto il condannato a scontare quasi tutta la pena in carcere, senza alcuna valutazione individuale.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha sollevato la questione richiamando l’articolo 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento rispetto ad altri reati, e l’articolo 27, terzo comma, sulla finalità rieducativa della pena. Il Governo aveva eccepito l’inammissibilità, perché la questione era stata sollecitata dal pubblico ministero. La Corte ha respinto l’eccezione: il pubblico ministero è organo di giustizia e agisce nell’interesse oggettivo dell’ordinamento e a tutela dei diritti della persona.
Il ragionamento della Corte. Esiste un tendenziale parallelismo tra la possibilità di accedere in astratto alle misure alternative e il dovere del pubblico ministero di sospendere l’ordine di esecuzione. La Corte lo definisce un punto di equilibrio ottimale e sottopone a scrutinio stretto le eccezioni. Qui l’eccezione è stata giudicata intrinsecamente irragionevole. Il legislatore ha previsto per gli atti sessuali con minorenne un’attenuante ad effetto speciale che consente di ridurre la pena fino a due terzi: così facendo ha riconosciuto che le condotte punite sono molto diverse tra loro. È quindi irragionevole presumere sempre una pericolosità tale da imporre il carcere e da precludere per un anno l’accesso alle misure alternative.
Il confronto con la violenza sessuale. La Corte ha rilevato anche una disparità di trattamento. Gli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale proteggono beni giuridici analoghi, hanno la stessa cornice edittale, da sei a dodici anni di reclusione, e sono in rapporto di specialità. Anche la violenza sessuale può ricevere l’attenuante della minore gravità, pur presupponendo violenza o minaccia. Trattare più severamente chi è condannato per atti sessuali con minorenne di minore gravità è ingiustificato. La scelta del legislatore, ha aggiunto la Corte, produce un sacrificio inutile rispetto all’orientamento rieducativo della pena, destinato a essere percepito come sproporzionato da chi la subisce.
Cosa cambia in pratica. Per chi è stato condannato per atti sessuali con minorenne con l’attenuante di minore gravità, il pubblico ministero non deve più negare la sospensione dell’ordine di esecuzione. La pena non inizia automaticamente in carcere e si può chiedere subito una misura alternativa. Una volta esclusa l’applicazione dell’articolo 4-bis, viene meno anche il divieto previsto dall’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale. La sentenza però non dice che la misura alternativa vada concessa: rimuove uno sbarramento automatico. La decisione resta al tribunale di sorveglianza, che valuta la singola situazione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/68