Bonifico disposto a seguito di frode (ABF Collegio di Bari n. 729 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a verificare la congruità tra il codice IBAN indicato nell’ordine di bonifico e il nominativo del titolare del conto di accredito. L’obbligo di prestare il servizio di verifica del beneficiario opera solo a partire dal 9 ottobre 2025, per effetto della Instant Payments Regulation. Quando l’operazione è stata personalmente richiesta e autorizzata dal cliente, la circostanza che il bonifico sia stato disposto all’esito di una frode non fonda di per sé una responsabilità dell’intermediario, salvo che emerga un suo apporto causale. Una volta divenuto irrevocabile l’ordine, il rimborso resta subordinato al consenso del beneficiario e il prestatore del pagatore deve solo compiere sforzi ragionevoli per il recupero dei fondi.

Il Fatto

Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all’Arbitro chiedendo il rimborso di 18.000,00 euro, pari al valore di un bonifico che disconosce perché disposto nel contesto di una frode. Riferisce che terzi ignoti, con artifici e raggiri, lo avevano convinto a effettuare il pagamento in favore di un conto presso l’intermediario resistente, che egli riteneva erroneamente a sé intestato: il sedicente interlocutore si era qualificato come appartenente all’Arma dei carabinieri.

L’intermediario eccepisce che l’accredito era stato regolarmente richiesto e autorizzato dal ricorrente e che l’operazione era stata eseguita sul solo codice IBAN indicato nell’ordine, senza alcun obbligo di verifica del nominativo del beneficiario. Aggiunge di aver invitato il cliente ad attivare la procedura di recall e di aver bloccato parte dei fondi del beneficiario. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una qualificazione preliminare dell’operazione. Il bonifico, ordinato allo sportello, risulta richiesto e autorizzato personalmente dal ricorrente, sia pure all’esito della frode: non trova quindi applicazione la disciplina sulla responsabilità oggettiva del prestatore per le operazioni di pagamento non autorizzate. Il ricorrente lamenta, in realtà, una responsabilità nell’esecuzione di un ordine recante un IBAN non coerente con il nominativo del beneficiario dallo stesso indicato.

Su questo punto il Collegio richiama l’orientamento consolidato tra i Collegi dell’Arbitro, espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 162/2017: i prestatori di servizi di pagamento, tanto dell’ordinante quanto del beneficiario, non sono tenuti a verificare la congruità tra il codice IBAN e il titolare del conto di accredito. L’obbligo di prestare il servizio di verifica del beneficiario si applica solo dal 9 ottobre 2025, mentre l’operazione in esame è precedente, risalendo al 10 marzo 2025.

Il Collegio chiarisce poi quando un apporto causale dell’intermediario possa assumere rilievo: in presenza di evidenze concrete, come la mancata disponibilità del numero verde che impedisca di accertare la genuinità delle indicazioni del frodatore, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto, ovvero il mancato rilievo di indicatori di frode nel caso in cui il blocco delle transazioni avrebbe reso il cliente consapevole della loro effettiva natura. Nel caso concreto nessuna di tali circostanze è emersa.

Quanto alla lamentata carente cooperazione nel recupero, il Collegio richiama l’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010, secondo cui il prestatore del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi. Una volta divenuto irrevocabile l’ordine, il rimborso resta peraltro subordinato al consenso del beneficiario, come affermato in questo Collegio nn. 7363/2024 e 15198/2022 e da ABF Milano n. 16506/2022. La documentazione dimostra che l’intermediario ha invitato il ricorrente al recall già nel luglio 2025, ha bloccato parte dei fondi del beneficiario, ha riscontrato il messaggio interbancario del 7 novembre e ha segnalato al prestatore dell’ordinante l’arrivo di un file privo di contenuto. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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