Cessione crediti fiscali Superbonus: competenza ABF e onere prova danno (ABF Collegio di Roma n. 4658 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che un contratto di cessione abbia ad oggetto crediti fiscali derivanti dal c.d. Superbonus non esclude, di per sé, la competenza dell’ABF. La competenza ratione materiae resta esclusa solo quando la domanda richieda l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie. Ove la controversia verta invece sulle clausole del contratto e sui termini convenuti per il perfezionamento della cessione, la cognizione spetta all’Arbitro. Nel merito, la domanda risarcitoria del ricorrente esige la prova di un pregiudizio serio, conseguenza immediata e diretta della condotta contestata, non potendo risolversi in meri disappunti o perdite di tempo. L’onere probatorio grava sul ricorrente sia nell’an sia nel quantum.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver stipulato con l’intermediario un contratto avente a oggetto la cessione di crediti fiscali maturati nell’ambito del Superbonus, connessi alla ristrutturazione di una villetta. Lamenta che la banca non abbia proceduto all’acquisto di crediti per complessivi euro 38.000,00 e che tale omissione lo abbia costretto a presentare dichiarazioni fiscali integrative per gli anni 2021 e 2022, con perdite economiche e la necessità di accendere un finanziamento. Chiede quindi il risarcimento dei danni, comprensivo della perdita del beneficio fiscale, delle spese di consulenza e degli interessi passivi del prestito.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza per materia dell’ABF, sostenendo di aver agito non come prestatore di servizi bancari ma come operatore abilitato dalla normativa tributaria. Nel merito ricostruisce l’operazione, richiama l’addendum contrattuale e gli esiti dell’istruttoria affidata a una società di consulenza esterna, contesta il nesso causale e l’esistenza del danno e chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Sull’eccezione preliminare il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 9642/2022, secondo cui la circostanza che il contratto abbia ad oggetto crediti fiscali non esclude di per sé la competenza dell’ABF, fermo restando il difetto di competenza quando la domanda richieda l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie. Nel caso concreto vengono in rilievo principalmente le clausole del contratto e, in particolare, i termini convenuti per il perfezionamento della cessione. L’eccezione è pertanto respinta.
Nel merito, il Collegio esamina l’art. 11 delle condizioni contrattuali, che disciplina gli interventi eseguiti a cavallo di due annualità. Per i lavori realizzati nel 2021 il termine originariamente pattuito era fissato al 16 marzo 2022. Il ricorrente invoca invece il diverso termine del 30 novembre 2022, riferito alla remissione in bonis. La banca documenta però che l’upload della documentazione è iniziato il 22 dicembre 2022 e che la pratica è divenuta completa e “lavorabile” solo il 31 dicembre 2022. Tale documentazione è ritenuta incompatibile con la dedotta tempestività degli adempimenti imputabili al ricorrente.
Il Collegio osserva inoltre che l’intermediario ha esplicitato, già nel riscontro al reclamo, le ragioni del mancato acquisto dei crediti fiscali. Alla luce della documentazione in atti, non emergono quindi profili di responsabilità imputabili alla resistente.
Sulla domanda risarcitoria, il Collegio ribadisce che incombe sul ricorrente l’onere di provare adeguatamente il danno patito. Il pregiudizio non può consistere in meri disappunti o perdite di tempo, ma deve risultare dalla documentazione la ricorrenza di un serio pregiudizio, conseguenza immediata e diretta della condotta contestata, secondo il richiamo alla decisione del Collegio di Roma n. 4568/2016. La pretesa è giudicata priva di valide evidenze probatorie sia nell’an sia nel quantum. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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