Bonus carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 192 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. In presenza di un giudicato non eseguito e in assenza di ragioni contrarie opposte dall’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. L’Amministrazione che non abbia contestato l’inadempimento è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme riconosciute per gli anni scolastici in relazione ai quali il diritto era stato accertato, con condanna alle spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Ritenendo che il titolo non fosse stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche per ottenere il pagamento delle somme liquidate in sentenza. Il Ministero si è costituito con memoria formale; l’Ufficio Scolastico Regionale non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando che era decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risultava dunque integrata.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la PA — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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