Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e poteri commissario ad acta (TAR Marche n. 191 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il decorso del termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 senza che l’amministrazione abbia eseguito il giudicato, dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza e assegna un termine per l’adempimento. La mera costituzione formale dell’amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, conferma l’inottemperanza. Per il caso di inutile decorso del termine è legittima la nomina del commissario ad acta, chiamato ad assumere le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e a provvedere entro i successivi centoventi giorni. L’amministrazione resistente è condannata alle spese del giudizio, distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Con una sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali sono stati condannati ad assegnare alla parte ricorrente le somme riconosciute a titolo di bonus carta docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici accertati, con le modalità precisate in sentenza e con condanna alle spese.

Formatosi il giudicato, come da attestazione della Cancelleria, la parte ricorrente lamenta che il titolo non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la procedibilità del ricorso, verificando il decorso, tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso, del termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato tale presupposto, il ricorso è ritenuto procedibile.

Nel merito il ricorso è fondato, perché il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. Il giudice amministrativo rileva che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la pubblica amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Su questa base il ricorso è accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine il Collegio assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche tramite un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento degli importi liquidati, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il Collegio richiama la sentenza del Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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