Riliquidazione pensione aliquota 2,44 per cento e cessazione materia contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 56 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione del trattamento disposta dall’ente previdenziale in corso di causa, con l’attribuzione dell’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile, integra il soddisfacimento del diritto azionato e determina la cessazione della materia del contendere quanto alle posizioni effettivamente definite. L’istituto, di elaborazione giurisprudenziale, opera anche nel processo contabile, pur in assenza di espressa previsione del codice di giustizia contabile, in virtù dei principi generali e del rinvio dell’art. 7, comma 2, c.g.c. La declaratoria va pronunciata anche d’ufficio quando il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale elimini l’interesse ad agire. Sulle spese si applica il criterio della soccombenza virtuale. Ove invece la riliquidazione non sia documentata, il ricorso va accolto nel merito.

Il Fatto

Quattro ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, hanno adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione, liquidata con il sistema misto. Alla data del 31 dicembre 1995 essi avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. L’INPS, per la quota retributiva, aveva applicato l’aliquota del 35 per cento di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, propria del personale civile, invece del 44 per cento previsto dall’art. 54 dello stesso testo unico per il personale militare. I ricorrenti hanno chiesto l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo e la corresponsione degli arretrati.

L’istituto previdenziale, costituendosi, ha rappresentato di aver avviato le procedure di riliquidazione in forza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM e della legge n. 234/2021, limitando però gli effetti ai ratei maturati dopo il 1 gennaio 2022 e nei limiti della prescrizione quinquennale. La questione è giunta alla decisione dopo ripetuti rinvii concessi per consentire la definizione delle posizioni.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha ricostruito la questione come vertente sull’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 a soggetti che, al congedo, non avevano maturato un’anzianità compresa tra i quindici e i venti anni. Per economia processuale, rinvia ai propri precedenti per la disamina della normativa e degli approdi nomofilattici in materia.

Sul piano processuale, la Corte richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: la cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, con conclusioni conformi delle parti, oppure la valutazione del giudice circa il soddisfacimento del diritto azionato. L’istituto, pur privo di espressa disciplina nel codice di giustizia contabile, trova applicazione nei giudizi rimessi alla giurisdizione contabile in virtù dei principi generali e del rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, c.g.c.

Nel merito, la Corte osserva che il legislatore, con finalità perequative, ha esteso l’ambito applicativo dell’art. 54 al personale della Polizia di Stato e Penitenziaria. Tuttavia non è ravvisabile una volontà di attribuire effetti retroattivi alla disposizione, soggetta al principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi. L’interpretazione è confermata dalla Corte costituzionale n. 33 del 2023: lo ius superveniens opera solo dal gennaio 2022.

Alla luce delle risultanze documentali, essendo stata riconosciuta l’aliquota del 2,44 per cento agli aventi titolo e reintegrata la condizione patrimoniale lesa, il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere nei confronti di tre ricorrenti. Quanto al ricorrente la cui riliquidazione non è stata documentata, il ricorso è accolto, con accertamento del diritto al coefficiente di rendimento del 2,44 per cento a decorrere dal collocamento in quiescenza, oltre arretrati e accessori.

Sulle spese, applicato il criterio della soccombenza virtuale, la parte resistente è condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, con distrazione ai difensori antistatari. Nulla è disposto sulle spese di giustizia, in ragione del principio di sostanziale gratuità dei giudizi pensionistici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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