Pensione “contratto 2” Regione Sicilia, tetto aliquota rendimento all’80% (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 328 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La novella recata dall’art. 1, commi 707 e 708, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha lasciato inalterati sia i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile sia le aliquote di rendimento applicabili ai dipendenti pubblici, il cui valore massimo resta fissato all’80% della base pensionabile. Non è pertanto configurabile, in favore del pensionato ricadente nel regime del c.d. “contratto 2”, un’aliquota massima di rendimento pari all’81,66%, idonea a valorizzare il periodo contributivo eccedente i quaranta anni. Il doppio calcolo imposto dal comma 708, ai fini del limite invalicabile del trattamento complessivo, non modifica i criteri di liquidazione delle singole quote.
Il Fatto
Il ricorrente, già dirigente di terza fascia della Regione Siciliana, assoggettato al regime pensionistico del c.d. “contratto 2”, è stato posto in quiescenza a decorrere dal 16 maggio 2017, dopo aver maturato un’anzianità utile di quaranta anni, nove mesi e ventotto giorni, di cui diciotto anni e cinque mesi al 1995.
Con istanza del 17 ottobre 2022 l’interessato ha chiesto al Fondo Pensioni Sicilia la rideterminazione del trattamento, sostenendo che la quota retributiva in luogo della terza quota contributiva dovesse essere commisurata a un’aliquota massima di rendimento dell’81,66%, con incremento di 1,66 punti corrispondente al periodo eccedente i quaranta anni. A fronte del diniego, il pensionato ha introdotto il giudizio chiedendo la riliquidazione e i ratei arretrati con accessori di legge. Il Fondo, costituitosi, ha eccepito l’impossibilità di superare l’80%.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’applicabilità, alla quota calcolata con il sistema retributivo per il periodo anteriore al 2012, di un’aliquota superiore all’80%, in funzione del periodo contributivo maturato oltre i quaranta anni. La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla riforma Dini e dal sistema retributivo riservato a chi aveva maturato più di diciotto anni al 31 dicembre 1995, con rendimento determinato dalle quote A e B e contenuto nel limite dell’80% della base pensionabile, raggiungibile in corrispondenza dei quaranta anni.
La riforma Fornero ha introdotto il sistema contributivo pro-rata, con art. 24, secondo comma, d.l. n. 201/2011, generando una quota aggiuntiva calcolata dal 1° gennaio 2012 in favore di chi già godeva del massimo retributivo. Proprio per correggere tale distorsione è intervenuta la legge n. 190/2014, che ha novellato l’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011 introducendo il limite del trattamento complessivo non superiore a quello liquidabile con le regole di calcolo anteriori.
Il passaggio decisivo è nel prosieguo: la novella del 2014 ha lasciato inalterati i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile e le aliquote di rendimento, che per i dipendenti pubblici non possono eccedere l’80% della base pensionabile. Il doppio calcolo imposto dal comma 708, con applicazione dell’esito meno favorevole, opera sul piano della determinazione del trattamento complessivo e non legittima la valorizzazione delle anzianità eccedenti i quaranta anni.
La Corte conforta la conclusione con il richiamo della circolare INPS n. 74 del 10 marzo 2015 e con un orientamento giurisprudenziale ormai univoco, che comprende le decisioni della Sezione Terza d’Appello, della stessa Sezione siciliana e delle Sezioni Puglia, Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna e Veneto. Assorbita ogni altra questione, il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della questione e della sua recente approdata univocità.
Nota della Redazione
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