Danno erariale da assenza ingiustificata: quantificazione equitativa al netto delle ritenute (Corte dei Conti Sez. III App. n. 14 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale conseguente all’indebita percezione di emolumenti stipendiali da parte del dipendente pubblico ingiustificatamente assentato dal servizio deve essere quantificato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali effettivamente operate, non al lordo degli importi liquidati. Nel periodo antecedente alla sospensione dal servizio il dipendente non ha titolo alla corresponsione dell’assegno alimentare, spettante solo dalla data del provvedimento di sospensione. Qualora la documentazione in atti non consenta di individuare con precisione la retribuzione netta percepita, il giudice contabile può fare ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per determinare la posta risarcibile. Il difetto di impugnazione incidentale sul capo relativo agli interessi e alla rivalutazione ne determina il passaggio in giudicato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con sentenza n. 750/2021, aveva condannato il dipendente della Polizia di Stato al risarcimento del danno cagionato dalla indebita percezione di emolumenti stipendiali nel periodo in cui si era ingiustificatamente assentato dal servizio, quantificando il pregiudizio, in applicazione del potere riduttivo, in euro 50.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Il condannato ha proposto appello, contestando l’an della responsabilità e chiedendo che dalla somma dovuta fossero scomputati gli importi che avrebbe dovuto percepire a titolo di assegno alimentare, oltre alle somme corrisposte al netto delle ritenute. La Procura generale ha resistito, chiedendo la conferma della decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto le censure sull’an della responsabilità. L’appellante non ha contestato l’illecito accertato in primo grado, ma ha sostenuto che la condotta non era connotata da dolo o colpa. Per il Collegio si tratta di una prospettazione che non nega l’estraneità ai fatti, bensì il carattere riprovevole dell’agire, contestando la qualificazione della condotta e non la sua ascrivibilità.
Infondata è stata ritenuta anche la richiesta di dedurre dal danno le somme che l’appellante assumeva di aver titolo a percepire come assegno alimentare nel periodo antecedente alla sospensione. Il Collegio ha osservato che l’assegno alimentare, pari alla metà dello stipendio e agli assegni per carichi di famiglia, spetta al dipendente sospeso dal servizio: poiché la sospensione è intervenuta in data 8 maggio 2019, per il periodo precedente non sussisteva alcun titolo alla corresponsione.
Sul piano della quantificazione, la Corte ha ribadito che le somme da restituire devono essere determinate al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, e non al lordo degli importi liquidati. Il Collegio ha però rilevato che la documentazione in atti presentava carenze informative tali da non consentire di individuare con precisione la retribuzione netta percepita dall’appellante.
In assenza di adeguata documentazione da entrambe le parti, la Corte ha quindi fatto ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., quantificando il danno in euro 35.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi dal deposito della sentenza di primo grado. Poiché non era stato proposto appello incidentale sul capo concernente interessi e rivalutazione, tale statuizione è passata in giudicato. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’appellante, in quanto la riforma ha investito esclusivamente il quantum debeatur.
Nota della Redazione
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