Valore in dogana royalties e licenze con soggetto terzo non collegato al venditore (Cass. civ. Sez. 5 n. 20036 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate, i corrispettivi e i diritti di licenza versati dal compratore a un licenziante terzo, titolare del marchio, si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare quando il loro pagamento costituisce condizione della vendita delle merci da valutare. Con il nuovo quadro normativo di cui all’art. 71, par. 1, lett. c), del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) e all’art. 136, par. 4, lett. c), del Reg. UE n. 2447/2015, non è più indispensabile – diversamente da quanto previsto dall’art. 157 del Reg. CE n. 2454/1993 – che esista un collegamento societario o contrattuale tra il venditore e il licenziante che percepisce le royalties. La nozione di controllo rilevante è quella di cui all’art. 127 del Reg. UE n. 2447/2015, per cui una parte controlla l’altra quando è in grado, di diritto o di fatto, di imporle orientamenti; tale controllo non deve necessariamente investire l’attività produttiva nella sua totalità.
Il Fatto
La società contribuente, importatrice di modellini di auto di lusso recanti marchi di un celebre titolare, aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione doganale aveva rettificato la dichiarazione di importazione, includendo nel valore in dogana i diritti di licenza (royalties) versati al licenziante del marchio, per un importo complessivo di Euro 721,98 oltre IVA e interessi. La società, che versava le royalties direttamente al titolare del marchio in forza di un contratto di licenza, contestava l’inclusione, ritenendo che mancasse il requisito della “condizione della vendita”, poiché il licenziante era un soggetto terzo non collegato al venditore extra-UE.
I giudici tributari di primo e di secondo grado avevano respinto le doglianze della società, ritenendo le royalties inclusibili nella base imponibile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, tra cui la violazione degli artt. 70 e 71 del Reg. UE n. 952/2013 e degli artt. 127 e 136 del Reg. UE n. 2447/2015 e il vizio di motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi. Quanto al primo, incentrato sull’erronea applicazione del vecchio Codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913/1992) invece del nuovo CDU, la Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando come il richiamo alle norme abrogate non infici la decisione, essendo sufficiente una mera correzione della motivazione, sostituendo i parametri normativi non più in vigore con quelli correttamente invocati dalla stessa ricorrente.
Sul secondo motivo, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. Premesso che l’art. 71, par. 1, lett. c), CDU replica il contenuto dell’art. 32, par. 1, lett. c), del previgente codice, ha evidenziato la parziale discontinuità dell’art. 136 Reg. UE n. 2447/2015 rispetto all’art. 157 Reg. CE n. 2454/1993. Quest’ultima norma richiedeva che il pagamento della royalty costituisse condizione della vendita, presupponendo un collegamento tra venditore e licenziante. Il nuovo regolamento, invece, alla lett. c) del par. 4, codifica l’orientamento della CGUE, causa C-173/15, per cui la condizione sussiste quando il pagamento ha un’importanza tale per il venditore che, in difetto, questi non sarebbe disposto a vendere. La Corte ha precisato che la nozione di controllo, ora regolata dall’art. 127 Reg. UE n. 2447/2015, è più ampia e non richiede che il potere di orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato, superando l’orientamento precedente che escludeva l’inclusione in assenza di legami tra venditore e licenziante (con richiamo a Cass. n. 22763 del 2019).
La Corte ha quindi ritenuto insindacabile l’accertamento di fatto del giudice di merito, che aveva valorizzato le clausole contrattuali attributive al licenziante di poteri di controllo sul produttore, incidenti sui rapporti contrattuali di quest’ultimo con i terzi e sulla tenuta delle scritture contabili, configurando un vero e proprio controllo sul produttore rilevante ai fini delle royalties. Ha escluso che rilevi l’assenza di un “controllo sul prodotto”. Sul terzo e quarto motivo, relativi alla motivazione apparente, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 circa l’anomalia motivazionale, ritenendo che la sentenza impugnata presenti argomentazioni non condivise dalla parte, non già una mancanza assoluta di motivazione.
Il quinto motivo, concernente l’omesso esame del fatto che le merci erano state progettate e prodotte dall’importatore su specifiche del proprio core business, è stato dichiarato inammissibile per carenza di decisività, risultando le merci una riproduzione in scala di modelli del titolare del marchio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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